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Esce di casa perchè preferisce il carcere ai domiciliari. Si tratta di evasione?

Esce di casa perchè preferisce il carcere ai domiciliari. Si tratta di evasione?
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 4 febbraio – 27 maggio 2014, n. 21620
Presidente Agrò – Relatore Leo

carcereCon la sentenza che di seguito si riporta, la cassazione ha esaminato un caso molto particolare dove una donna era stata accusata del reato di evasione (e condannata con l’applicazione delle attenuanti generiche e della diminuzione di pena connessa al rito abbreviato, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione) perchè mentre si trovava agli arresti domiciliari, era uscita di casa chiamando i carabinieri affinchè la riportassero in carcere.

In pratica, la donna ha atteso i carabinieri nei pressi della propria abitazione con tanto di bagagli pronti per tornare in carcere.

Con i motivi d’appello si era sostenuto che, nella specie, farebbe difetto un dolo punibile di evasione. L’elemento soggettivo del reato consisterebbe nella volontà di sottrarsi al controllo cautelare sulla propria libertà personale od all’esecuzione di una pena. Sarebbe dunque difforme l’atteggiamento di chi voglia addirittura provocare un più alto livello di restrizione. Sul piano obiettivo, poi, l’applicazione della pena in un caso come quello di specie realizzerebbe una violazione del principio di offensività.

La Corte territoriale ha ritenuto l’appello inammissibile ma la Suprema Corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso e, infatti, ha ritenuto fondato il ricorso osservando che ha riscontrato vizi nella motivazione della decisione dei giudici territoriali oltre che ad una violazione di legge processuale penale, in particolare, dell’art. 591 lettera c) e dell’art. 581 c.p.p. osservando comunque che “l’assunto che il dolo del delitto di evasione consiste nella mera consapevolezza e volontà di violare le prescrizioni attinenti alla misura restrittiva in atto, a nulla rilevando il fine ulteriore perseguito dall’agente, attiene al merito della regiudicanda. L’assunto contrario, eventualmente infondato, non è aspecifico, né apodittico, né tantomeno inconferente

Per conoscere le motivazioni della decisione

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