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Extracomunitario, cittadinanza e autosufficienza economica

Consiglio di Stato, sezione III sentenza 8 – 14 gennaio 2015, n.60

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Extracomunitario, cittadinanza e autosufficienza economica
Consiglio di Stato, sezione III
sentenza 8 – 14 gennaio 2015, n.60
Presidente e Estensore Lignani

Il Consiglio di Stato, con la decisione che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato il caso di un cittadino pakistano residente in Italia che aveva fatto istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Detta istanza veniva respinta sulla base del fatto che l’interessato, allo stato, non aveva dimostrato un reddito adeguato e, pertanto, il  provvedimento faceva seguito ad un preavviso di rigetto, motivato nello stesso senso, al quale l’interessato aveva replicato fornendo elementi che tuttavia la p.a. non ha giudicato sufficienti.

 provvedimento faceva seguito ad un preavviso di rigetto, motivato nello stesso senso, al quale l’interessato aveva replicato fornendo elementi che tuttavia la p.a. non ha giudicato sufficienti.

Veniva quindi proposto ricorso al T.A.R. del Lazio ma veniva respinto con la sentenza n. 4959/2014 e, pertanto, la questione giungeva fino al Consiglio di Stato che, nel caso di specie, esaminati gli atti di causa, rispondeva affermando che “E’ opinione comunemente condivisa, anche in base a giurisprudenza consolidata, che la concessione della cittadinanza italiana sia un atto connotato da una discrezionalità quanto mai estesa, tranne alcune ipotesi particolari che qui non ricorrono.
Ciò vale in particolare per l’ipotesi di cui alla legge n. 91/1992, articolo 9, comma 1, lettera (f), ossia quella dello straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni. E’ pacifico che la lunga durata della residenza, prevista dalla norma in esame, sia solo il requisito di base, ossia una condicio sine qua non, che non esonera dall’accertamento di ulteriori condizioni valutabili discrezionalmente, fra le quali l’effettivo e proficuo inserimento del soggetto nella comunità nazionale e l’autosufficienza economica.
Nel caso in esame, si discute dell’autosufficienza economica, dimostrata attraverso il reddito percepito dall’interessato attraverso la sua attività di lavoro autonomo, e dimostrato dalle dichiarazioni annuali dei redditi.
L’appellante sostiene che a questi fini si debba avere riguardo, oltre che al suo reddito personale, a quello complessivo del suo nucleo familiare, vale a dire con gli apporti anche dei figli maggiorenni conviventi. Egli deduce infatti che sommando i redditi dei figli si ottiene una somma più che sufficiente, alla luce dei criteri di massima seguiti dal Ministero dell’Interno in pratiche analoghe.

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