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Cassazione, fallimento, sequestro conservativo e revocatoria

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Cassazione, fallimento, sequestro conservativo e revocatoria
Suprema Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale
Sentenza del 20 giugno 2013 n. 27227

La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha trattato un interessante vicenda che riguarda il fallimento e le situazione ad esso collegate e, con l’occasione, ha precisato che “nessuna legittimazione in tema di sequestro può essere riconosciuta alle curatele, anche perché l’art. 240 della L. Fall. nega alla curatela la legittimazione a costituirsi parte civile per reati diversi da quelli previsti dalla medesima legge.”

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 27.7.2012, il tribunale del riesame di Padova ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro conservativo, emesso il 6.7.2012, in accoglimento delle richieste formulate dalle parti civili INPS Padova , Fallimento D., Fallimento J., Fallimento E., Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, limitatamente ai beni di proprietà e di quelli riferibili all’indagato Z. W., in ordine ai reati ex artt. 416 e 640 co. 1 e 2, n. 1 cp, 1 d.lvo 211/94, 5 e 10 d.lvo 74/2000, ad integrazione del sequestro conservativo, disposto il 24.1.2012 e l’8.2.2012, dei beni di proprietà dell’indagato, a lui intestati.

Il difensore ha presentato ricorso peri seguenti motivi: 1. violazione dell’art. 316 cpp; il tribunale del riesame ha ritenuto legittimo il sequestro conservativo di beni appartenenti a terzi, non sulla base della disponibilità uti dominus, ma sulla base della loro riferibilità allo Z. W. . Anche aderendo alla tesi, secondo cui la misura cautelare può spingersi al di là della formale intestazione, non si può arrivare fino al più ampio concetto di riferibilità, previsto solo per il sequestro preventivo.

Comunque manca qualsiasi prova sulla natura artefatta o simulata della titolarità formale dei beni;

2. violazione dell’art. 316 cpp per carenza dei presupposti per la concessione del sequestro in favore delle parti civili; illegittima sovrapposizione e duplicazione del danno reclamato; assorbimento del medesimo e della conseguente misura cautelare in quello reclamato da INPS e Ministero delle Finanze: è noto che l’azione esercitata dalla curatela è volta alla soddisfazione e al reintegro dei creditori insinuati al passivo, con la conseguenza che il recupero delle somme ha destinazione obbligata a soggetti creditori . Nel caso in esame qualsiasi somma recuperata dalla curatela andrebbe corrisposta a Stato ed INPS, che sono creditori privilegiati di primo grado ed hanno ottenuto sequestro conservativo in questo processo. Pertanto nessuna legittimazione in tema di sequestro può essere riconosciuta alle curatele, anche perché l’art. 240 della L. Fall. nega alla curatela la legittimazione a costituirsi parte civile per reati diversi da quelli previsti dalla medesima legge.

3. violazione di legge in riferimento all’art. 316 cpp per insussistenza del periculum in mora: il tribunale ha richiamato il pericolo di dispersione dei beni dell’indagato, sebbene trattasi di beni di terzi e manchi qualsiasi possibilità per lo Z. W. di disporne; inoltre il PM e le parti civili nessun elemento hanno dedotto su tale presupposto.

Nell’interesse dell’INPS è stata depositata il 17.1.2013 memoria difensiva.

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo un pacifico orientamento interpretativo, la finalità dell’art. 316 c.p.p. consiste nell’immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell’esito dell’azione revocatoria. È evidente, invero, che, se nel caso di specie si ritenesse non consentito il sequestro conservativo, l’eventuale esito positivo dell’azione revocatoria potrebbe essere del tutto inutile a fronte di un bene – che solo formalmente non è dell’imputato – non possa essere sottoposto a nessun vincolo.

Alla luce di quanto sopra appare, allora, consono il richiamo, effettuato dal tribunale di Padova, alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato il principio che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell’imputato contenuto nell’art. 316 c.p.p. non rileva la loro formale intestazione. ma che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus”, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 02/04/2003, rv. 226043; sez. 2 n. 44660 del 5.10.10, rv. 248942). Va anche rilevato che gli atti di indagine hanno dimostrato che il ricorrente aveva, al momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare, la disponibilità delle società a lui facenti sostanzialmente capo, in una posizione di controllo e di gestione. Correttamente quindi è stato disposto il sequestro conservativo, in data 6.7.2012, in accoglimento delle istanze presentate da tutte le parti civili , con esatta indicazione dell’ammontare delle pretese risarcitorie.

In tal modo, il tribunale, verificato il requisito della proporzione tra crediti da tutelare e il valore dei beni sequestrandi. ha correttamente provveduto per scongiurare l’accertato pericolo della dispersione di questi ultimi, gravante su ciascuna delle parti civili, a prescindere da irrilevanti ipotesi di sovrapposizione, duplicazione, assorbimento dei darmi di ciascuna delle parti civili.

Va anche rilevato che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la curatela fallimentare e legittimata a costituirsi parte civile contro il fallito nel procedimento penale anche in tema di reati tributari, con estensione della legittimazione del curatore, prevista dall’art. 240 L. Fall. (sez. 3, n. 14729 del 6.3.08, rv. 239973).

Ne consegue che va riconosciuto al danno reclamato dalle curatele, costituite parti civili, la piena autonomia, rispetto a quello reclamato dall’INPS e dal Ministero delle Finanze, essendo riconosciuto espressamente il diritto di costituirsi parte civile. Solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale , sarà scandita l’esatta quantificazione del danno subito dalle curatele, nella comparazione con le altre pretese risarcitorie. Il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio in favore della parte civile, liquidate in € 2.700,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio in favore della parte civile, liquidate in € 2.700.00, oltre accessori come per legge. Roma 4.2.2013

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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