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Furti in Hotel, la struttura deve risarcire il danno

Furti in Hotel, la struttura deve risarcire il danno
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 20 gennaio – 4 marzo 2014, n. 5030
Presidente Berruti – Relatore Massera

La sentenza in commento tratta del risarcimento danni per i furti subiti all’interno di un albergo.

Ignoti erano penetrati all’interno della dipendenza ubicata nel parco del complesso immobiliare alberghiero, sito in Forte dei Marmi e avevano sottratto denaro e gioielli agli occupanti che per questo chiedevano di essere risarciti dalla struttura alberghiera.

La questione si era poi concentrata sul fatto che non erano stati consegnati i gioielli alla direzione che offriva questo servizio e, per la Corte territoriale non vi era stata provata la colpevolezza della struttura neppure sotto il profilo della imprudente omissione di accorgimenti idonei ma non sussisteva neppure una delle figure di esonero della responsabilità dell’albergatore ex art. 1785 c.c., non essendo l’evento derivato da fatto esclusivo della cliente.

Il danno doveva essere risarcito facendo riferimento al prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, pari ad €. 602,52.

 

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La Cassazione precisa che  “dalla chiara dizione dell’ultimo comma dell’art. 1783 c.c. si evince che il limite del risarcimento dovuto è commisurato al “prezzo di locazione dell’alloggio per giornata”. Il riferimento è, dunque, la prezzo globale e non a quello pro quota“.

Articolo 1783 Codice Civile
Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portatedal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio; 3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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