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Furto e danneggiamento auto, niente risarcimento dall’assicurazione

Corte di Cassazione, sezione III Civile Sentenza 6 novembre 2014 – 17 marzo 2015, n. 5192

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Furto e danneggiamento auto, niente risarcimento dall’assicurazione
Corte di Cassazione, sezione III Civile
Sentenza 6 novembre 2014 – 17 marzo 2015, n. 5192
Presidente Russo – Relatore Rossetti

La Cassazione ha esaminato un caso relativo al risarcimento dei danni subiti da un individua a causa di un furto di auto.
Più nello specifico, nel 1996 veniva rubata una mercedes e danneggiata in varie parti a causa dell’esportazione di pezzi del veicolo e da alcuni atti vandalici (colpi d’ascia).
L’automobile veniva ritrovata in seguito vicino al luogo del furto e l’assicuratore rifiutava il pagamento dell’indennizzo contrattuale dovuto.

L’assicurazione si costituì in giudizio eccependo la prescrizione del diritto, l’improponibilità della domanda (a causa dell’esistenza d’una clausola compromissoria) e la non indennizzabilità del sinistro, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni causati da reati diversi dal furto, come il danneggiamento.

Accolta la domanda dell’attone nel primo grado di giudizio, la sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appelo di Catanzaro che rigettava la domanda sul presupposto che : (a) il veicolo era stato gravemente danneggiato a colpi d’ascia, e tale danno era escluso dalla copertura assicurativa: sia perché non causato dalla circolazione successiva al furto, sia perché causato da un reato contro la proprietà diverso dal furto;
(b) dei danni causati direttamente dal furto o dalla circolazione “non vi fosse prova in atti”.

Veniva dunque presentato ricorso innanzi ai giudici di Piazza Cavour rappresentando come un unico motivo che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e, in particolara lamentava che la  Corte d’appello, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni derivanti da atti vandalici, ha rigettato integralmente la domanda di pagamento dell’indennizzo, senza soffermarsi a spiegare perché mai la domanda fosse stata rigettata anche con riferimento alla richiesta di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione successiva al furto, pacificamente oggetto di copertura assicurativa.

Per i giudici della Cassazione “la Corte d’appello non ha affatto trascurato di prendere in esame la domanda di indennizzo dei danni diversi da quelli causati da atti vandalici. L’ha esaminata, ed ha concluso che dell’esistenza di tali danni “non vi è prova in atti”. Tale statuizione, giusta o sbagliata che fosse, non è stata impugnata dal ricorrente.
Questi infatti si è doluto in sostanza di una omessa pronuncia su una parte della propria domanda, ma non della correttezza o meno della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto non provata l’esistenza del danno di cui si chiedeva l’indennizzo“.

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