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Giudicato penale ed effetto vincolante in sede civile

Cassazione Civile Sentenza n. 23633/2014

Giudicato penale ed effetto vincolante in sede civile

Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 3
Sentenza 25 settembre – 6 novembre 2014, n. 23633
Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi

La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso interessante originato da un giudizio nato da una richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione di un articolo, dai contenuti offensivi e diffamatori, apparso su un noto settimanale italiano, in ordine al quale la Corte d’Appello penale di Roma aveva pronunciato sentenza di condanna, successivamente riformata dalla Corte di cassazione che aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa, confermando, però, il riconoscimento del diritto al risarcimento, del danno in sede civile e demandando a separato giudizio la sola quantificazione della somma risarcitoria.

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Il principio che emerge dalla sentenza in commento riguarda proprio l’effetto vincolante in sede civile di quanto è stato penalmente stabilito.

La Corte spiega che “La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile” (Cass. 29.1.2913 n. 2083; Cass. 21.6.2010 n. 14921; Cass.6.11.2002 n. 15557).

Detto principio, secondo i giudici di Piazza Cavour, va applicato anche nel caso in esame in cui gli imputati di diffamazione a mezzo stampa sono stati condannati dalla Corte d’Appello in sede penale, ma la Corte di cassazione ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, confermando le statuizioni civili in ordine al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Accogliendo il ricorso principale gli ermellini concludono osservando pertanto che “la sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato. La Corte di merito, quindi, ha errato nel procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell’an della richiesta risarcitoria che le era preclusa, dovendo limitarsi esclusivamente all’accertamento, alla valutazione ed all’eventuale liquidazione del danno risarcibile. Quel che si è detto, però, vale soltanto nei confronti degli imputati nei cui confronti l’attuale ricorrente si era costituito parte civile“.

Leggi il testo della sentenza

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