Giudice penale: Compensazione spese parte civile.
Con la Sentenza 39600/11 la Cassazione ha stabilito che “In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, attesa la loro pertinenza ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, il regime adottato dal legislatore in via ordinaria, con il primo comma dell’art. 541 Cpp, è fondato sul criterio di soccombenza in analogia con quanto disposto all’articolo 91 Cpc”.
In poche parole, meglio sempre motivare le ragioni che escludono i “giusti motivi”, in quanto il Giudice, ove ricorrano, può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese.