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Guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo

Corte di Cassazione, sezione IV Penale Sentenza 25 settembre – 13 novembre 2014, n. 47024

Guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo

Corte di Cassazione, sezione IV Penale
Sentenza 25 settembre – 13 novembre 2014, n. 47024
Presidente Brusco – Relatore Zoso

alcool testLa Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato il caso della confisca del veicolo in comproprietà per la guida in stato di ebbrezza del conducente.

Gli ermellini hanno ribadito alcuni principi di diritto già espressi sulla materia, in particolare quello secondo cui “È ammissibile la confiscabilità parziale di un compendio sequestrato allorché una sola parte di esso sia di proprietà del condannato e la confisca dell’intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, quali sono gli eredi dell’imputato prosciolto da esso per morte. Al riguardo non va confusa l’applicabilità della misura di sicurezza che trova la sua disciplina nell’art. 240 cod. pen. con le modalità di esecuzione di essa quando un compendio di beni sia indivisibile o indiviso e possa comportare una incidentale comunione tra lo stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura ed altra cui essa non è estensibile” (Sez. III 17.10.1984 n.1650 rv. 167059). Principio ribadito da questa stessa sezione sez IV 27.1.2011n. 2819; IV 3.7.2009 n.41870 rv 245439; massime precedenti conformi: N. 2887 dei 2008 Rv. 238592, N. 28189 del 2009 Rv. 244690). Ciò posto, da un lato il tribunale ha affermato che il veicolo, secondo quanto risulta dal PRA, è cointestato all’imputato, dall’altro ha ritenuto che dal fatto che la polizia giudiziaria non aveva proceduto al sequestro si doveva dedurre la prova dell’insussistenza della comproprietà. Sennonché, come affermato da questa corte di legittimità ( Sez. 3 civ. n. 9314 del 20/04/2010, Rv. 612775) l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura, prevista dall’art. 6 dei r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del proprietario del veicolo

Dunque, nel caso di specie, “la prova contraria dell’insussistenza del diritto di comproprietà del veicolo non può derivare dalla mera constatazione del non avere la polizia giudiziaria proceduto al sequestro del medesimo. Da ciò deriva che il veicolo avrebbe dovuto essere confiscato e la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non avrebbe dovuto essere raddoppiata“.

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