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Guida in stato di ebbrezza, alcoltest, incidente stradale

Guida in stato di ebbrezza, alcoltest, incidente stradale
Suprema Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale,
Sentenza 26 febbraio 2014 (ud. 14 novembre 2013), n. 9318
Presidente Sirena, Relatore Romis

Con la sentenza che si riporta al link sottostante, la Cassazione ha esaminato un interessante caso relativo all’aggravante dell’art. 186 comma 2 bis del codice della strada poichè nel caso di specie l’imputato che si era rifiutato di sottoposri all’alcoltest per rilevare lo stato di ebbrezza (art. 186 comma 7 C.d.S.) aveva provocato un incidente.

Gli ermellini hanno ricordato che il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest è un reato istantaneo e che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza.

 

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Articolo 186 c. 2-bis C.d.S.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

Articolo  186 c. 7 C.d.S.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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