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I lavoratori in nero sono indice di un maggior volume d’affari

Per la Cassazione la presenza in Azienda di lavoratori in nero è indice di un maggior volume d’affari. Sulla base di questa considerazione ha stabilito che l’accertamento induttivo compiuto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati estratti da un verbale emesso dall’INPS in conseguenza di una ispezione dell’Azienda è di per sè sufficiente per la ricostruzione del reddito senza l’intervento della Guardia di Finanza. La sentenza n.13027 del 24 luglio 2012 ha fornito chiarimenti in materia di accertamento induttivo-analitico dei redditi d’impresa disciplinato dall’articolo 39, comma primo, lettera d), del Dpr 600/73 e, nello specifico, la Corte ha osservato che l’avviso di rettifica disposto sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili è “assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori” ogniqualvolta “l’ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata”.
Per gli ermellini “null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla eventuale antieconomicità delle stesse”.
Ribadendo alcni principi espressi in precedenti decisioni (sentenza n. 6337/2002, n. 11645/2001, n. 15266/2000 e n. 1022/1989) i Giudici precisano che il fatto che vi siano scritture contabili formalmente corrette non esclude di per sé la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito, nei casi in cui la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile e, pertanto, diventa legittimo dubitare delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (articolo 2729 cc) maggiori ricavi o minori costi fermo restando per il contribuente la possibilità di fornire una prova contraria.
Infine, la Corte termina la motivazione della sentenza facendo un’ultima osservazione sul fatto che “anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del contribuente accadute in anni diversi da quello in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva in tale materia, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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