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Il lutto familiare giustifica l’assenza del difensore all’udienza

La Cassazione é intervenuta su un caso proveniente dalla Corte d’Appello di Perugia che aveva emesso una sentenza di condannato nei confronti di due soggetti per il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento.

Il caso sottoposto al giudizio della suprema corte risulta interessante non tanto per la decisione presa dai giudici della sesta sezione penale riguardo al fatto di causa ma soprattutto per un altro motivo non correlato al merito della pronuncia ma per un motivo, assorbente, riguardante l’impedimento dell’avvocato a presenziare l’udienza.

Nello specifico, la corte territoriale aveva rigettato l’istanza di rinvio formulata, il giorno precedente all’udienza, dal difensore di entrambi gli imputati, perché impedito da un grave lutto famigliare e lo stesso giorno dell’udienza sarebbe stato celebrato il funerale della propria sorella.

Per i giudici della Cassazione l’assoluta impossibilità dell’avvocato a comparire all’udienza non deve essere interpretata come un impedimento obiettivamente “materiale” a parteciparvi, ma vanno considerare le “situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch’esse di ostacolo alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli”.

Sul punto, le osservazioni della Corte evidenziano un aspetto importante e analogicamente compatibile con la disciplina che nella medesima situazione si applica nell’ambito del lavoro dipendente dove la morte di un familiare rappresenta una causa idonea a giustificare l’assenza dal lavoro.

Anche al difensore, che presta un’opera intellettuale riconosciuta e garantita a livello costituzionale, deve essere riservato analogo trattamento quando si verificano situazioni che impongono rispetto dal punto di vista umano e morale.

Pertanto, il principio che emerge dalla sentenza n. 32949 del 22 agosto del 2012 é che le situazioni gravi sotto il profilo umano e morale giustificano l’assoluta impossibilità dell’avvocato a comparire in udienza anche quando la sua presenza sia prevista dalla legge.

Chiaramente il principio espresso dalla corte non é riservato per gli avvocati ma si estende ad ogni altro prestatore d’opera.

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