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Il responsabile della sicurezza deve attivarsi per le visite mediche dei lavoratori

In materia di sicurezza nel lavoro la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza ( la n. 33521 del 30 agosto 2012) ha accolto il ricorso presentato dal responsabile di una società condannato per aver omesso di sottoporre alcuni lavoratori alla prescritta visita medica di idoneità al lavoro in turni notturni.

Il principio espresso dalla Corte afferma che “laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest’ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.”

Nella fase di merito era stata emessa una sentenza di condanna da parte dei giudici della Corte d’Appello che giustamente ritenevano che l’impossibilità del lavoratore di effettuare la visita medica in azienda (perchè ammalato) non escludeva la possibilità di effettuare la stessa in forma domiciliare.

Gli ermellini hanno accolto il ricorso del responsabile annullando la sentenza della Corte d’Appello rinviando la decisione ad una diversa Corte territoriale.

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