Inadempimento contrattuale e foro competente
Inadempimento contrattuale e foro competente
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 3
Ordinanza 26 febbraio – 21 marzo 2014, n. 6762
Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio
La Cassazione ha esaminato un caso di inadempimento contrattuale e si è soffermata a chiarire alcuni aspetti legati al foro competente e al risarcimento del danno per il suddetto inadempimento.
In particolare, nel caso di specie, la Corte indicando la corretta individuazione del forum competente quale quello in cui doveva compiersi la prestazione ha anche rappresentato che “le obbligazioni pecuniarie si identificano, infatti, soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma della suddetta norma di legge, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6656). Mentre, nell’ipotesi che qui rileva, in cui tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass. ord. 12 ottobre 2011, n. 21000)“.