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Incidente, treno, parcheggio, auto, passaggio a livello

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Incidente, binari, treno, parcheggio, auto, passaggio a livello
Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione Civile – 3,
Ordinanza 7 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 1468
Presidente Segreto – Relatore Giacalone

La Cassazione, nella ordinanza che si riporta, ha trattato il caso di in cui si è verificato un incidente tra un treno e un’automobile parcheggiata nei pressi di un passaggio a livello privo di custodia.

La Corte ha valutato l’imprudente condotta del conducente dell’auto affermando che “I Giudici di merito, con motivazione completa ed adeguata hanno: accertato la consapevolezza dell’odierno ricorrente di trovarsi presso la sede di un passaggio a livello; ritenuto privo di rilievo stabilire se quest’ultimo abbia anche divelto la catena protettiva del passaggio a livello oppure se l’abbia oltrepassata trovandola già abbassata, essendo accertata consapevolezza di questo circa la presenza dell’attraversamento ferroviario. La motivazione a sostegno della decisione resiste pertanto alle richiamate censure, a maggior ragione per il fatto che il ricorrente, almeno nelle parti di esse in cui deduce vizi motivazionali, rimette in discussione apprezzamenti riservati al giudice di merito, che quando, come nel caso di specie sorretti da adeguata motivazione, sono insindacabili in questa sede. La consapevolezza in capo all’odierno ricorrente dell’esistenza del passaggio a livello ha portato i Giudici di merito ad ascrivere unicamente al comportamento imprudente e negligente di questo la responsabilità del sinistro, anche sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c.. E ciò in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (tra le tante Cass. n. 4476/2012; 8229/2010; 22807 e 993/2009). Le censure sono perciò tutte prive di pregio“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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