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Infortuni : senza l’adeguata formazione dei dipendenti ne risponde penalmente il datore di lavoro

Infortuni : senza l’adeguata formazione dei dipendenti ne risponde penalmente il datore di lavoro

Cassazione Sentenza n. 41191 del 22 ottobre 2012

 “Il datore di lavoro che non fornisce un adeguata formazione sul funzionamento dei macchinari pericolosi risponde penalmente per le gravi lesioni subite dal lavoratore”.

Una miscela di diritto del lavoro e diritto penale, questo è il contenuto della decisione presa da parte dei supremi giudici della Corte di Cassazione che il 22 ottobre 2012 ha emesso la sentenza n. 41191 in cui si precisa questo importante principio di diritto.

Il datore di lavoro deve tutelare i lavoratori dai possibili infortuni sul lavoro soprattutto quando  i dipendenti devono far funzionare dei macchinari pericolosi.

Questi devono essere adeguatamente formati per poter utilizzare queste pericolose apparecchiature senza correre rischi ulteriori che l’inesperienza o la poca praticità e conoscenza della macchina potrebbero causare.

Nel caso analizzato dalla Corte il protagonista della vicenda era il direttore di un Supermercato che era stato condannato nei due precedenti gradi di giudizio proprio per il fatto di non aver preparato in maniera adeguata i lavoratori sui rischi derivanti dallo svolgimento delle mansioni.

Secondo il giudizio degli ermellini, la Corte di Appello “ha correttamente considerato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo”.

Secondo quello che è stato accertato durante il processo infatti la donna che si è infortunata sul lavoro lavorava presso il reparto macelleria da poco tempo (circa tre mesi), e il corso di formazione organizzato dall’ipermercato era stato  molto breve pertanto la lavoratrice non aveva ricevuto una formazione specifica sufficiente per svolgere le proprie mansioni.

Piazza Cavour ritiene dunque che la circostanza presenti tutti gli elementi per confermare quanto già espresso in sede d’Appello e condannare per le motivazioni appena esposte il datore di lavoro.

I giudici concludono affermando che, “nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull’imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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