Infortunio dell’alunno. Risarcimento danni
Infortunio dell’alunno. Risarcimento danni
Suprema Corte di Cassazione Civile Sezione Terza
Sentenza n.22752 del 4 ottobre 2013
(a cura della Dott.ssa Venusia Catania)
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte trattato i casi di risarcimento per gli alunni che si fanno male dentro la scuola prendendo a volte diverse decisione su episodi più o meno simili.
Sembra proprio che ai fini del riconoscimento della richiesta di risarcimento danni conta molto il luogo in cui il danno si sarebbe verificato.
Infatti, nella sentenza in commento (la n. 22752 del 4 ottobre 2013) la Corte ha riconosciuto il risarcimento danni in favore di una scolara delle elementari che, salita su un muretto del cortile antistante la scuola, si era fatta male prima dell’inizio delle lezioni.
Nel caso in esame, i Giudici, hanno sottolineato che gli alunni non possono essere lasciati soli, affermando che è necessaria la presenza del personale scolastico atto alla vigilanza dei bambini che attendono il suono della campanella nel cortile della scuola. La scuola e, dunque il Ministero della Pubblica Istruzione, è responsabile del mancato dovere di vigilanza anche se un alunno si fa male anche prima del suono della campanella.
La Cassazione scrive che “In ipotesi di danno come questo, cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”.
Pertanto, la scuola – proseguono i Giudici di Piazza Cavour – “è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche“.
Tra queste rientra “il cortile antistante l’edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi“.
L’istituto scolastico, dunque, ho l’onere di osservare gli obblighi di vigilanza e controllo, adottando tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
Di diverso avviso erano stati meno di un anno fa quando con la sentenza n. 19160/2012 affermavano che fuori dalla scuola (precisamente nelle scale d’ingresso dell’Istituto) gli unici responsabili della salute dei propri figli sono i genitori e, pertanto, la scuola non era tenuta a risarcire nulla.
(Leggi il testo della Sentenza n. 22752-2013)
(Vai all’articolo della Sentenza n. 19160/2012)