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La Cassazione fa alcune precisazioni sull’udienza preliminare.

In un processo in cui ad un sordomuto venivano imputati i reati di ingiuria e di minaccia il GUP che ha trattato il caso ha emesso una sentenza di non luogo a procedere perchè «un soggetto sordomuto come l’imputato non [può] emettere alcun suono e dunque [è] nell’impossibilità di offendere», per cui «la condizione fisica di sordomuto è incompatibile con la pronuncia dell’ingiuria».Contro tale decisione veniva proposto dalla parte civile ricorso in Cassazione sostenendo che seppur sordomuto l’ìndagato era in grado di emettere suoni e grida tali da far intenderre il significato delle parole, ritenute da questi offensive.
La Suprema Corte, pronunciandosi sul caso, ne approfitta anche per fare alcune considerazioni circa lo scopo dell’udienza preliminare sottolineando che la stessa non accerta la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato ma censura le azioni penali “azzardose” al fine di evitare su queste ultime un dibattimento inutile. Per la Corte il GUP «deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in presenza di una situazione favorevole alla posizione dell’imputato, tale da apparire, in base a una ragionevole prognosi, non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una diversa valutazione di quelli già acquisiti» con la conseguenza che «il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza [di non luogo a procedere] non può avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal p.m. ma solo la giustificazione adottata dal G.u.p. nel valutarli».
Infine, la Corte precisa che la motivazione sommaria della sentenza di non luogo a procedere per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio non gli permette di sindacare i criteri valutativi adottati dal G.u.p. dovendo in tal caso effettuare una valutazione della questione nel merito.
Secondo quanto stabilito nell’art.425, comma 3, c.p.p. («il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio») il G.u.p. emette il decreto che dispone il giudizio anche in presenza di un quadro probatorio insufficiente o contraddittorio purchè possa essere chiarito in dibattimento.

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