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La Cassazione liberalizza il termine “balsamico”

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21279 depositata oggi (1 giugno 2012), ha liberalizzo l’utilizzo del termine “balsamico”. Più precisamente, un uomo si era visto sequestrare delle confezioni di condimenti proprio perchè appunto definiti col termine “balsamico bianco”, ritenuto evocativo della denominazione del piu’ noto aceto balsamico modenese e, la Corte, convalidando il dissequestro emesso dal gip del Tribunale della liberta’ di Reggio Emilia, ha stabilito che l’utilizzo di questo termine non è “non necessariamente appannaggio dell’aceto balsamico di Modena”.
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso presentato dal pm sottolineando che “il termine balsamico non designa di per se un prodotto agricolo o alimentare ma piu’ in generale cose che hanno le caratteristiche o l’odore del balsamo”.
Per i Giudici di Piazza Cavour “si tratta di un aggettivo della lingua corrente che non puo’ formare oggetto di un uso esclusivo e riservato e puo’ essere liberamente utilizzato a condizione che siano in concreto rispettate le norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario e, in particolare, in modo tale da non indurre in errore il consumatore”.

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