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La Cassazione ribadisce la competenza alternativa per il consumatore

La Cassazione ribadisce la competenza alternativa per il consumatore
Corte di Cassazione Sentenza n.18171/2012
 
La Suprema Corte si è espressa in materia di competenza territoriale dei Tribunali riguardo alle liti sorte in conseguenza della stipula di un contratto concluso fuori dai locali commerciali e, piú nello specifico, quelli relativi agli strumenti finanziari come ad esempio possono essere i conti correnti.
 
Infatti, ció che ha originato la vicenda giunta fino alla massima Corte riguardava proprio una controversia sorta con una Banca per l’acquisto di alcuni prodotti finanziari e la stipulazione di alcuni contratti di conto corrente.
Il Tribunale di Milano si era dichiarato territorialmente incompetente e, richiamando la inderogabilità del Foro del consumatore, indicava (nell’orinanza impugnata) la necessità di rivolgersi ai tribunali dei luoghi di residenza degli attori.
Per la Corte questa interpretazione fornita dal Tribunale é troppo restrittiva e non funzionale all’art. 63 del dlgs 206/2005 poiché giunge ad una decisione in palese contrasto con gli interessi del consumatore che la normativa attuale tende invece a privilegiare.
I ricorrenti, inoltre, lamentavano anche l’errata applicazione dell’art. 63 in quanto l’art. 46 ne prevede l’inapplicabilità per i contratti riguardanti strumenti finanziari.
Piazza Cavour afferma che per queste controversie la competenza territoriale deve determinarsi ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, perchè “l’art. 46 esclude l’applicabilità ai medesimi delle sole norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede”.
Pertanto, il consumatore può rivolgersi a un giudice diverso rispetto a quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, competente per territorio “giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d’ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell’interesse, del consumatore”.
La Cassazione, in poche parole, richiamando la sentenza n.9314/2008 dove si affermava che il consumatore può rivolgersi sia al giudice indicato nel contratto sia a quello competente territorialmente in base alle norme ordinarie, mentre la controparte può promuovere le controversie solo dinnanzi all’organo giudicante indicato nel contratto, ha concluso per l’accogliendo del ricorso.

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