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La Cassazione si pronuncia sulla divisione dei beni dell’impresa familiare di due ex coniugi

La Cassazione si pronuncia sulla divisione dei beni dell’impresa familiare di due ex coniugi
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 11110 / 2012
 
La suprema corte di cassazione ha trattato il caso di due ex coniugi che, proprio in conseguenza della separazione, hanno riscontrato alcune divergenze di idee circa la divisione dei beni e, in particolare, dei beni acquistati per dar vita ad un’azienda.
Il caso tornato tra le aule del Palazzaccio dopo che in passato i supremi giudici, cassando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, avevano rimandato tutto nuovamente a questa Corte territoriale affinché decidesse sul presupposto che gli acquisti effettuati congiuntamente dai coniugi compartecipi di un’impresa familiare, dopo l’inizio dell’impresa, si presumessero acquistati con il denaro proveniente dagli utili dell’attività comune ma, in sostanza, gli ermellini rimproveravano ai giudici di merito il fatto che questi, nel decidere, non avevano tenuto in considerazione il fatto relativo al periodo di tempo trascorso fra la nascita dell’impresa ed il successivo acquisto di beni.
La questione sottoposta alla Corte d’Appello veniva nuovamente esaminata e i giudici di merito ritenevano fondato l’appello dell’uomo e, dividendo i beni tra gli ex coniugi, assegnava alla moglie i beni appartenenti all’impresa familiare nella misura del 10% del valore complessivo.
La donna, non convinta della decisione della Corte d’Appello ripropone nuovamente la questione alla massima corte poichè la ricorrente é convinta del fatto che i giudici non hanno tenuto conto del breve periodo di tempo intercorso tra la costituzione dell’impresa e l’acquisto dei beni e, in particolare rappresenta che i giudici del rinvio hanno disatteso il principio di diritto enunciato dal Collegio di legittimità «per aver tenuto adeguatamente in considerazione l’anteriorità della costituzione dell’impresa familiare rispetto agli acquisti, senza tuttavia tener conto del breve periodo di tempo intercorso tra la costituzione dell’impresa e gli acquisti stessi».
La suprema corte, questa volta d’accordo con i giudici di merito, con l’ordinanza 11110 / 2012, ha rigettato il ricorso della donna affermando che la predetta brevità «non è sufficiente al fine di far ritenere superata la presunzione de qua ed operato l’acquisto con denaro proveniente dal patrimonio personale di ciascun coniuge, valorizzando proprio i ragguardevoli proventi annui medi dell’azienda agricola».
La Corte ha condannato la donna anche alle spese per gli onorari (duemila euro).

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