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La convivenza impossibile giustifica l’abbandono del tetto coniugale

Cassazione Penale Sentenza n. 34562 dell’ 11/09/2012

La convivenza impossibile giustifica l’abbandono del tetto coniugale

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha fatto chiarito alcuni aspetti relativi alle vicende che potrebbero insorgere tra i coniugi e che devono essere prese in considerazione dal giudicante al momento della decisione.

In particolare, il caso da cui hanno preso spunto gli ermellini riguardava la “fuga” di un marito dalla casa coniugale a causa del fatto che si era giunti ad avere dentro le mura una situazione invivibile tale da rendere impossibile l’ulteriore convivenza con la propria compagna.

Il Giudice a questo punto non deve limitarsi ad accertare il fatto storico (ovvero l’abbandono del tetto coniugale) e decidere di conseguenza ma deve invece ricostruire la situazione che si è concretamente verificata e che ha provocato la “fuga” da parte del marito.
In sostanza i giudici di legittimità, trattando questo caso, hanno indirizzato il giudice ad esprimere una decisione sulla questione partendo però da una analisi globale della situazione al fine di valutare in siffatto modo la presenza o meno di qualche causa di giustificazione idonea a provocare la condotta del marito e scoprire quali siano concretamente le cause che rendono la convivenza impossibile e intollerabe.

Pertanto, alla luce di quesata interpretazione appare sempre di più chiara la strada consigliata dalla Corte che presuppone un vero e proprio conoscimento dei fatti di causa e delle situazioni concrete che hanno generato la crisi matrimoniale.

Bisogna fare una precisazione, anche se stiamo parlando di famiglia, di rapporto tra i coniugi e la massima che si desume dalla decisione della Corte sembrerebbe appartenere più al diritto di famiglia che al diritto penale, non dobbiamo dimenticare che il procedimento che ha portato la questione fino al Palazzaccio riguarda un reato e, pertanto, la sentenza in esame, che troverebbe certamente posto nella giurisprudenza citata dentro un ricorso per la separazione dei coniugi con relativa richiesta di addebito, di fatto è stata emessa dalla Sesta Sezione Penale nell’ambito quindi di un processo penale.

L’imputato era accusato infatti del reato di cui all’art. 570 comma 1 c.p. ovvero essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale e alla qualità di coniuge.

L’uomo si è difeso rappresentando ai giudici l’erronea applicazione dell’art. 570 c.p. poichè la Corte territoriale ha giustificato la colpevolezza dell’imputato in relazione alla condotta di abbandono del domicilio domestico senza considerare i motivi addotti per giustificare un tale comportamento.

Questo motivo è stato considerato valido dalla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza impugbata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per nuovo giudizio che tenga conto delle suddette osservazioni.

Leggi Testo – Sentenza Cassazione 34562-12

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