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La norma regionale sulle guide turistiche non si applica “per chi viene dall’estero”

Per la Cassazione non vi è alcuna violazione delle norme se le guide turistiche straniere accompagnano gruppi di viaggiatori d’oltralpe per visitare il nostro Paese.Sulla base di ciò la Suprema Corte ha annullato la sanzione (pari ad €. 1.037) inflitta dal Comune di Firenze a una guida turistica tedesca, “colpevole” di aver svolto tale attività in Piazza della Signoria, senza aver effettuato “la denuncia di inizio di attività” prevista dalla legge regionale della Toscana in materia.
La seconda sezione civile della Corte sul punto si è espressa affermando che “non è controverso che il ricorrente, cittadino tedesco, espletava l’attività di guida turistica nel mentre accompagnava in Firenze, in piazza della Signoria, dei turisti tedeschi in visita nell’ambito di un viaggio organizzato in Italia da una agenzia tedesca”. “La norma della Regione Toscana”, prosegue la corte nella sentenza n. 13733/2012, “è evidentemente diretta a disciplinare l’attività che sia esercitata dalle guide turistiche nel territorio della Regione in modo stabile, richiedendo fra l’altro, per i soggetti non residenti l’elezione di domicilio in un Comune della Toscana”.
Pertanto, “la norma non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui, come nel caso del ricorrente, l’attività sia esercitata in modo del tutto occasionale, ovvero per la durata di un singolo viaggio organizzato e in relazione alla visita in Italia dei turisti ai quali la guida turistica si accompagna”.
In tal caso, infatti, “la denuncia di inizio di attività e la necessaria elezione di domicilio in un Comune della Toscana da un lato costituiscono oneri evidentemente gravosi per colui che esercita l’attività di guida turistica in occasione del singolo viaggio organizzato dallo Stato di provenienza e, dall’altro, appaiono anche inutili e, come tali, ingiustificati, posto che non potrebbero neppure raggiungere lo scopo di effettuare i controlli che tali misure dovrebbero essere dirette ad attuare”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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