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Lavoro, parificazione tra portalettere e messo notificatore

Lavoro, parificazione tra portalettere e messo notificatore
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – L
Ordinanza 28 novembre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 4236
Presidente La Terza – Relatore Marotta

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato la parificazione del portalettere col messo notificatore esaminando una sentenza proveniente dalla Corte d’Appello di Genova che, giudicando in secondo grado la decisione del giudice del lavoro di Savona, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni intimata ai ricorrenti dalla Poste Italiane S.p.A. in conseguenza del rifiuto dagli stessi opposto di eseguire l’obbligo, imposto da ordine aziendale, di presentare la documentazione necessaria per il tesserino e l’espletamento del servizio di notificazione delle cartelle di pagamento e di altri documenti esattoriali. Riteneva, in particolare, la Corte territoriale che nessuna violazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 300/1970 fosse stata commessa dalla società, che nessun abuso di posizione dominante fosse stato integrato, che la sanzione irrogata fosse proporzionata al fatto contestato.

 

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La Cassazione, rispondendo al ricorso presentato dai lavoratori, ha osservato che “l’inadempimento oggetto di contestazione disciplinare è stato correttamente individuato in rapporto alle (impedite) attività prodromiche all’individuazione dei portalettere da abilitare quali messi notificatori che la società resistente aveva posto in essere al fine dei cambiamenti organizzativi resi necessari in vista dei servizi da implementare sulla base dell’aggiudicazione della gara indetta da Equitalia S.p.A..
Oggetto di rilievo è stata, dunque, l’inottemperanza alla richiesta formale del datore di lavoro (successivamente alla rituale informazione alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo non solo dell’indicazione dei portalettere dell’ambito territoriale della provincia di Savona quali notificatori per Equitalia Sestri ma anche del percorso formativo da svolgersi e dell’onere di presentazione dei documenti a fini abilitativi) di consegnare quanto necessario per la “nomina” quale messo notificatore, per l’accredito ed il ricevimento del “tesserino identificativo”, requisiti indispensabili per potere operare, in coerenza con l’avvio della nuova organizzazione, e per garantire la continuità del rapporto con il cliente.
Peraltro, quanto ai compiti in concreto da svolgersi da parte dei portalettere “abilitati” (rispetto ai quali, si ribadisce, la società aveva avviato una preliminare acquisizione dei dati indispensabili), il servizio di notifica della cartelle esattoriali in nulla differisce rispetto alla notifica degli atti giudiziari delegata ai sensi dell’art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, risultando solo diversa la legittimazione del soggetto operante che, nel caso delle cartelle, è quella prevista dall’art. 26, comma 1, DPR n. 602/73.
Nessun dubbio può porsi in ordine all’inerenza della richiesta, rimasta inottemperata, al rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A., risultando meramente esterna a tale rapporto ed ininfluente ai fini della determinazione degli obblighi a questo connaturati, la circostanza che i documenti richiesti servissero a legittimare i portalettere attribuendo loro la qualità legale (aggiuntiva) di soggetto autorizzato dal Concessionario.
Trattasi, all’evidenza, di una violazione dell’obbligo di collaborazione che è insito nel dovere di diligenza ex art. 2104 cod. civ. e trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.) nel contesto unitario della funzione e/o del servizio cui la prestazione lavorativa inerisce.”

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