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Le telefonate erotiche non configurano una prostituzione “a distanza”

Per la Suprema Corte di Cassazione le telefonate erotiche non possono assimilarsi all’attività di prostituzione.

Infatti, la Cassazione in una recente sentenza (la n. 33564 del 2012) ha definito la prostituzione come un’attività in cui “…la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere appunto (non importa in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale ovvero prestazioni caratterizzate dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine”.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di trattare l’argomento in oggetto in seguito a una vicenda particolarmente piccante che ha visto coinvolti nella vicenda due uomini e una donna che, dietro compenso, intratteneva l’interlocutore con delle “prestazioni telefoniche” diciamo “vietate ai minori”.

A parer della Corte, la cd. “chiacchierata hard” non va assimilata a prestazioni occasionali a sfondo sessuale, sempre nel caso in cui non vengano contestualmente compiuti “atti sessuali” sul proprio corpo precisando inoltre che “…le prestazioni vocali effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene”.

In poche parole, il principio di diritto introdotto con questa sentenza ci dice che, per la Cassazione esiste la prostituzione “a distanza”, ovvero quando la prostituta e il cliente si trovano “in due luoghi diversi” e un esempio di tale situazione é proprio quella che si puó configurare “per via telefonica o attraverso le web-chat internet ”.

Il caso in esame, che ha parzialmente modificato la sentenza di condanna emessa nella fase di merito nei confronti di uno degli uomini coinvolti, aveva dunque messo in luce come i dialoghi convenuti tra le due parti fossero esclusivamente scambi verbali ma non atti sessuali finalizzati all’altrui compiacimento.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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