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Legge n. 40, procreazione assistita, malattie genetiche e diritto ad un figlio sano

Corte Costituzionale sentenza 14 maggio – 5 giugno 2015, n. 96

Legge n. 40, procreazione assistita, malattie genetiche e diritto ad un figlio sano
Corte Costituzionale
sentenza 14 maggio – 5 giugno 2015, n. 96
Presidente Criscuolo – Redattore Morelli

donna_incinta_541I giudici delle leggi, con la sentenza in commento, hanno esaminato la legittimità costituzionale degli art. 1 comma 1, 2 e 4 della legge 19 febbraio del 2004 n. 40 in materia di procreazione medicamente assistita.

I giudici della Corte, dunque, hanno dichiarato   l’illegittimità costituzionale dei suddetti articoli nella parte in cui non permettano alle coppie fertili ma portatrici di malattie trasmissibili geneticamente, di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

La Corte evidenzia la violazione dell’art. 32 della Costituzione per il mancato rispetto del diritto alla salute della donna e un’esigenza di tutela del nascituro che sarebbe esposto all’aborto.

Si legge in sentenza : “La normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell’ordinamento – ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l’altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude, che, nel quadro di disciplina della legge in esame, possano ricorrere alla PMA le coppie affette da patologie siffatte, adeguatamente accertate, per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata. Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio normativo di gravità” già stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978“.

In conclusione, “una volta accertato che, in ragione dell’assolutezza della riferita esclusione, le disposizioni in questione si pongono in contrasto con parametri costituzionali «questa Corte non può, dunque, sottrarsi al proprio potere-dovere di porvi rimedio e deve dichiararne l’illegittimità» (sentenza n. 162 del 2014), essendo poi compito del legislatore introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle (anche valorizzando, eventualmente, le discipline già appositamente individuate dalla maggioranza degli ordinamenti giuridici europei in cui tale forma di pratica medica è ammessa). Ciò non essendo, evidentemente, in potere di questa Corte, per essere riservato alla discrezionalità delle scelte, appunto, del legislatore”.

Per questi motivi, la Corte “riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche“.

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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