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Legittimo il licenziamento della donna che non torna a lavoro dopo la maternità

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente analizzato una situazione legata alla legittimità del licenziamento di quella dipendente che, terminata la maternità, rifiuta di riprendere a lavorare.

Una situazione che ha portato la Massima Corte a precisare che “nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere l’inadempimento o la mancata offerta di adempiere dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro.”

La donna che al termine del periodo di astensione dal lavoro per maternità, non si è presentata a riprendere normalmente la propria attività lavorativa eccepiva che il suo rifiuto di riprendere l’attività lavorativa era “giustificato dal fatto che l’azienda era inadempiente poichè le doveva delle mensilità arretrate”.

La Cassazione però, con la sentenza n. 14905 del 5 settembre 2012, ha specificato che “il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata.”

Inoltre, gli ermellini hanno evidenziato come in sede d’Appello la corte territoriale  ha “motivatamente escluso che il rifiuto di adempiere la propria prestazione da parte della lavoratrice, concretizzatosi in un periodo di assenza dal lavoro di quaranta giorni dopo la scadenza del termine del periodo di astensione dal lavoro per maternità, potesse considerarsi giustificato e conforme ai principi di correttezza e buona fede a fronte di un inadempimento datoriale che, a quella data, e cioè alla scadenza del termine del periodo di astensione dal lavoro, riguardava una sola mensilità della retribuzione” ritenendo pertanto sproporzionato il comportamento tenuto da parte della ricorrente rispetto all’inadempimento della società.

la Corte, rigettando il ricorso in conseguenza dell’accertata grave colpa in capo alla donna per il comportamento da questa tenuto nel caso da quo, ha confermato la sentenza impugnata.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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1 Comment on Legittimo il licenziamento della donna che non torna a lavoro dopo la maternità

  1. C'é chi non ha lavoro e si dispera mentre molti che un lavoro lo hanno non lo meritano…

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