In evidenza

Legittimo il licenziamento per chi rifiuta di compiere del lavoro straordinario, notturno e festivo

La Cassazione in materia di lavoro, con a sentenza n. 16248 del 25 settembre 2012, ha giustificato il licenziamento disciplinare intimato senza preavviso ad un lavoratore che si rifiutava di prestare l’attività lavorativa nel giorno successivo, il sabato, già destinato al riposo, a causa dell’assenza dell’operaio di turno, quel giorno assente.

Questo netto rifiuto non è piaciuto ai giudici della suprema corte i quali non hanno proprio preso in considerazione le argomentazioni dell’operaio che giustificava il suo comportamento invocando la violazione della normativa contrattuale altre alla legislazione generale e speciale per aver richiesto lo straordinario al di fuori della eccezionalità, per non averlo concordato in sede aziendale e per non aver provato l’insorta necessità eccezionale.

Tale decisione è stata la conseguenza del fatto che la Corte ha rilevato che il Ccnl di categoria prevedeva espressamente che il lavoratore non poteva rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

In sostanza, per la Corte è irrilevante il fatto che il lavoratore avesse motivato il rifiuto a causa di una “visita medica già prenotata” poichè in considerazione di quanto espressamente dettato dal relativo contratto collettivo, il comportamento tenuto dal ricorrente deve qualificarsi come un grave atto di insubordinazione.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo