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Liberi professionisti, crediti contributivi, prescrizione quinquennale

Liberi professionisti, crediti contributivi, prescrizione quinquennale
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 17 dicembre 2013 – 20 febbraio 2014, n. 4050
Presidente Stile – Relatore Venuti

La sentenza in commento, a cui si rimanda col solito link di collegamento in fondo alla pagina, è stata pronunciata dopo che il tribunale di Torino aveva rigettato l’eccezione di prescrizione proposta da un Ingegnere nei confronti della INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, ma chiaramente, come tutte le sentenze della Cassazione, la sua portata è generale e, pertanto, i principi espressi possono essere a vantaggio/svantaggio di tutti, in questo caso di tutti i liberi professionisti che, hanno visto prevalere la disciplina dettata dalla L. 335/1995 rispetto alle vecchie discipline speciali delle varie categorie di appartenenza, portando la prescrizione dei crediti contributivi a 5 anni.

Già la Corte d’Appello di Torino, che riceveva il ricorso dell’ingegnere e quello incidentale di INARCASSA, aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando prescritto il credito contributivo poichè quando fu inviata la richiesta, il termine prescrizionale quinquennale ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 38 dello Statuto dell’ente previdenziale, era già trascorso.

 

professionisti crediti contributivi

 

Sempre la Corte territoriale affermava infatti che riguardo alla circostanza oggetto d’esame, “non era, infatti, applicabile la norma di cui all’art. 18 della legge n. 6 del 1981, che prevede il termine decennale di prescrizione, posto che, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, la legge n. 335 del 1995 ha regolato in materia organica e completa l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatorie“.

La Cassazione ha pure ritenuto “l’applicabilità del nono comma dell’art. 3 cit. ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. 1 luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n. 9408, Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140

Gli ermellini ritengono dunque “di dover dare seguito al suddetto orientamento, non lasciando spazio ad interpretazioni diverse il tenore della disposizione di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

Da essa si evince” – continuano i supremi giudici – “che il legislatore ha inteso regolare l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti”.
Infatti la previsione di cui alla lettera b), riferita a “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria“, è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di “previdenza obbligatoria“.

Leggi il testo della sentenza

Articolo  3 –  commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995

Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

 

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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