In evidenza

Licenziamento legittimo se non si eseguono i compiti affidati dai superiori

Licenziamento legittimo se non si eseguono i compiti affidati dai superiori
Corte di Cassazione, sezione Lavoro
Sentenza 2 luglio – 20 ottobre 2014, n. 22152
Presidente Vidiri – Relatore Nobile

licenziamento motivo oggettivoLa Suprema Corte id Cassazione ha esaminato il caso di un lavoratore, licenziato per essersi rifiutato di eseguire i compiti che gli erano stati affidati dal suo superiore e, da ciò che emerge dalla sentenza in commento, che si riporta al link in fondo all’articolo, è che tale rifiuto, specie nel caso di recidiva, giustifica il licenziamento poichè di fatto pone in essere un comportamento di insubordinazione, inidoneo a consentire la protrazione anche temporanea del rapporto.

Sul punto la Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal lavoratore e condannandolo anche al pagamento delle spese processuali, ha osservato che il licenziamento “sin dall’indicazione dell’oggetto“, è stato irrogato non solo ex art. 20, comma 2, lettera e) del c.c.n.l., bensì anche ex art. 2119 c.c. per giusta causa, ravvisata nella “impossibilità intrinseca di prosecuzione del rapporto per recisione del vincolo fiduciario“, chiaramente riconducibile “alla condotta d’insubordinazione del lavoratore rispetto alle direttive impartite dal suo superiore corroborata nella sua efficacia rescindente dal pregresso comportamento recidivante del lavoratore“.

Si legge in sentenza, “tale motivazione, senz’altro congrua, resiste alla censura del ricorrente, e ciò non solo a seguito del mancato accoglimento del motivo precedente (rivolto contro l’efficacia dei provvedimenti disciplinari pregressi), bensì anche (con riguardo, in specie, alla irrogazione ex art. 2119 c.c.) per la valenza ai fini della valutazione della gravità della insubordinazione e della conseguente sussistenza della giusta causa, del comportamento pregresso del lavoratore, a prescindere anche dalla rilevanza autonoma della recidiva (nella specie ex art. 20, comma 2, lettera e) del c.c.n.l., pure richiamato) (cfr. Cass. 19-12-2006 n. 27104, Cass. 20-10-2009 n. 22162)”.

Articolo 2119 Codice Civile
Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente [2244]. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda [l.f. 194].

Leggi il testo della sentenza

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo