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Licenziamento per giusta causa anche se c’è l’archiviazione del processo per furto in azienda

Licenziamento per giusta causa anche se c’è l’archiviazione del processo per furto in azienda

Corte di Cassazione – Sentenza n.802 del 15 gennaio 2013

La Corte di Cassazione, in materia di lavoro, ha affrontato il tema del licenziamento del lavoratore assolto dall’accusa di furto di materiali aziendali.

In poche parole, il caso analizzato dagli ermellini introduce un principio di diritto molto interessante che tutela le decisioni del datore di lavoro svincolandolo anche da quelle che sono le collegate decisioni prese dal giudice penale.

La storia di questo licenziamento inizia in seguito al verificarsi di alcune gravi situazioni addebitate al lavoratore che hanno portato quest’ultimo ad essere imputato in un processo penale.

Il processo penale ha influenzato molto la decisione del datore di lavoro che ha licenziato su due piedi il lavoratore.

Quest’ultimo, uscito “pulito” dal processo, ha contestato la decisione presa dal datore di lavoro, lamentando l’ingiusto licenziamento poichè ciò che lo aveva determinato erano gli stessi comportamenti oggetto dell’imputazione penale in cui era stato assolto.

Inizia la causa di lavoro ma alla fine le lamentele dell’uomo sono state inutili. La Corte ha dato ragione al datore di lavoro in quanto ha stabilito che il giudice del lavoro non obbligato a decidere tenendo in cosiderazione l’accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, poichè è riconosciuto allo stesso il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall’esito del procedimento penale.

Il giudice del lavoro, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve valutare i fatti tenendo in considerazione se la gravità del comportamento del lavoratore abbia potuto incidere sul rapporto fiduciario che lega le parti o delle esigenze organizzative nonchè delle regole dell’azienda (artt. 2119 cod. civ. e 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604).

Pertanto, non sussiste alcun vizio di contraddittorietà nella sentenza che affermi la legittimità del recesso nonostante l’assoluzione del lavoratore in sede penale per le medesime vicende addotte dal suo datore di lavoro a giustificazione dell’immediata risoluzione del rapporto.

In questo modo gli ermellini, con la sentenza n. 802 del 15 gennaio 2013, hanno respinto le richieste formulate dal lavoratore licenziato per giusta causa che si opponeva alla decisone dei giudici territoriali i quali avevano ritenuto legittimo il succitato licenziamento essendo provato il fatto addebitatogli (che si riferiva al furto di 60 litri di carburante) e invece hanno considerato del tutto irrilevante il fatto che il procediemnto penale avviato contro il lavoratore si fosse concluso con l’archiviazione.

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