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Locazione ad uso non abitativo: il conduttore deve verificare l’idoneità dell’immobile prima di affittarlo.

Sentenza Cassazione n. 8561/2012 :  Grava sul conduttore l’onere di verificare l’idoneità dell’immobile che si vuole affittare.

La Cassazione, in materia di locazione d’immobili ad uso non abitativo, con la sentenza n. 8561, depositata il 29 maggio 2012, ha deciso che non si produce la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore per i vizi della cosa locata. Infatti, la Corte ha precisato che sul conduttore grava l’onere di verificare se l’immobile è idoneo o meno per lo svolgimento dell’attività che si vuole intraprendere ricomprendendovi anche il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie.
Pertanto, ove le suddette autorizzazioni non vengano rilasciate, magari proprio per situazioni legate al bene oggetto di locazione, ciò non dovrà intendersi come un inadempimento del locatore.
Il contenzioso che si è generato tra locatore (che chiedeva il pagamento dell’affitto) e il conduttore (che voleva la risoluzione del contratto per inadempimento) si è concluso in primo grado (Tribunale di Roma) con l’accoglimento della domanda proposta dal locatore, quindi per la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttore, anzi della conduttrice visto che nel caso in specie si parla di una donna.
In Appello veniva ancora una volta respinto il ricorso della donna che si vedeva costretta a sottoporre il proprio caso innanzi alla massima Corte.
Per i Giudici del Palazzaccio (che hanno rigettato il ricorso – per la terza volta) “la conduttrice (…) come rileva la corte di appello ha dichiarato di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso (…) Ove il conduttore abbia riconosciuto già sussistente al momento della conclusione del contratto l’idoneità del bene locato al’uso pattuito, vale a dire la sua idoneità all’esercizio dell’attività propostati, ed abbia convenuto di porre a proprio esclusivo carico l’obbligo di apportare al bene locato talune modificazioni previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, deve escludersi, la risoluzione del contratto per colpa del locatore, esonerato da ogni inadempienza. Una volta riconosciuto idoneo l’immobile all’uso pattuito, la destinazione ulteriore e particolare che il conduttore intenda riservare all’immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, intanto ha rilevanza, in quanto – e soltanto se- abbia formato oggetto di specifica pattutizione e sia stata prevista espressamente come obbligazione del locatore”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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