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Mancata sottoscrizione della sentenza

Mancata sottoscrizione della sentenza
Suprema Corte di Cassazione II Sezione Penale
Sentenza del 25 febbraio 2014, n. 13233

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha affrontato il tema delle irregolarità delle sentenze e, in particolare, quelle non firmate.

avvocatiL’argomento è stato posto all’attenzione della Corte a seguito di una sentenza impugnata dall’imputato, oltre che per illogicità della motivazione anche per violazione dell’art. 546/1 lett. g) c.p.p.: il ricorrente ha eccepito la nullita’ della sentenza in quanto, nel momento in cui venne pubblicata in data 18 giugno 2012, non era stata firmata dal Presidente estensore il quale, solo in data 5 giugno 2013, la sottoscriveva come risultava da un’annotazione in calce alla sentenza, scritta e firmata dallo stesso Presidente estensore che ne ordinava altresi’ la notificazione all’imputato e al difensore.

Il ricorrente ha eccepito l’illegittimita’ della suddetta correzione in quanto «con la pubblicazione o al limite con il deposito la sentenza diventa intangibile, salvo il meccanismo di correzione previsto dall’art. 547 c.p.p. che esclude la sottoscrizione postuma del giudice».

La Corte ha chiarito che “in punto di diritto, la soluzione alla suddetta “irregolarita’” procedurale, va trovata alla stregua della sentenza n. 14978/2012 rv. 254671 con la quale le SS.UU. hanno affermato il seguente principio di diritto: «La mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullita’ relativa che non incide ne’ sul giudizio ne’ sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinche’ si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza».”

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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