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Mantenimento figli. Pagamenti saltuari e parziali. Condannato commercialista

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Mantenimento figli. Pagamenti saltuari e parziali. Condannato commercialista
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 15 maggio – 27 giugno 2014, n. 27989
Presidente Garribba – Relatore Villoni

La Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato il caso di un commercialista in ordine al reato di cui all’articolo 570 c.p. commesso nei confronti dei figli, già maggiorenni all’epoca dei fatti.

Articolo 570 Codice Penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; [75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

Con riferimento alla capacità economica del ricorrente, la Corte ha invero dato atto della sua professione di commercialista e rilevato che i pagamenti saltuari e parziali da lui effettuati in favore della moglie separata non potevano ritenersi sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei sog­getti beneficiari dell’emolumento stabilito in sede giudiziale civile.

Il comportamento tenuto dall’uomo, “integra, infatti, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza, specie in seguito all’estensione alla separazione della previsione di cui all’art. 12 sexies I. n. 898 del 1970 ad opera dell’art. 3 I. 8 febbraio 2006, n. 54 (Cass. Sez. 6, n. 16458 del 05/04/2011, B., Rv. 250090)“.

Secondo la Corte, nel caso di specie, “non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione o di erronea applicazione di legge, avendo la Corte territoriale riaffermato il consolidato principio secondo cui non risulta esonerato il genitore dall’obbligo di mantenimento economico per effetto dell’intervento sus­sidiario dell’altro“.

Ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre, infatti, anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (v. tra le più recenti decisioni massimate Cass. Sez. 6, sent. n. 14906 del 03/02/2010, B., Rv. 247022).

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