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Nessun trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare con handicap.

Sentenza – Cassazione n. 9201/2012 : Nessun trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare con handicap
 

In materia di lavoro la Cassazione, con sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, accogliendo il ricorso di un lavoratore avverso la decisione del giudice d’appello, ha affermato il seguente principio: “Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall’assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibii di essere diversamente soddisfatte.”.
Il lavoratore lamentava il fatto che la sede in cui doveva essere trasferito era troppo diatante per poter assistere il fratello disabile.
Secondo la Corte, nel caso in specie “non sono state provate dal datore di lavoro, ragioni capaci di incidere sul diritto del disabile a ricevere anche nell’ambito della comunità familiare una tutela della sua persona nei suoi diversi aspetti e la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore per il fatto che nella specie non ricorreva una situazione di accertata gravità delle condizioni del familiare disabile senza però che in alcun modo fosse provata alcuna ragione che, in una situazione di contrapposizione di interessi tutti copertura costituzionale, potesse valere alla stregua di un corretto bilanciamento di interessi a legittimare il trasferimento disposto dalla società ed a privare il disabile del suo sostegno familiare”.

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