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Non si puó licenziare un lavoratore solo perché rifiuta di fare il part-time

La Cassazione, con la sentenza in oggetto, coglie l’occasione per dimostrarsi vicina ai lavoratori.

Molte aziende ultimamente (a causa della crisi???) riorganizzano il proprio organico e nel farlo il piú delle volte i contratti dei lavoratori impiegati all’interno subiscono delle piccole (ma anche grosse) modifiche che, spesso e volentieri, sono accettate (seppur storcendo il naso) dai lavoratori che non voglio perdere il proprio posto di lavoro e che per questo motivo, invece di fare carriera, si vedono costretti ad accettare situazioni lavorative poco vantaggiose

Alcune volte queste “riorganizzazioni” aziendali (specie in caso di licenziamento) aprono la strada a una dura battaglia giudiziaria tra datore di lavoro e lavoratore ma altre volte, l’azienda si limita a inquadrare il lavoratore in una nuova posizione (sempre dentro l’azienda) ma con condizioni decisamente peggiori rispetto a quelle precedenti.

In questi casi nonostante vi siano tutti i presupposti per avviare un procedimento innanzi al giudice del lavoro, spesso il lavoratore, per non perdere (o rischiare di perdere) anche quel po’ di lavoro (ridimensionato), ovvero subire delle future ritorsioni, china il capo e continua a lavorare alle nuove condizioni rinviando l’ipotesi di un l’eventuale contenzioso (che nella maggior parte dei casi non avrà luogo, oggi più che mai).

In materia di lavoro, la Suprema Corte di Cassazione lo scorso 4 settembre ha emesso la sentenza n.14833 in cui sostanzialmente ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento nei confronti del lavoratore che rifiuta di modificare il proprio orario di lavoro da full-time a part-time.

Nella fase di merito, dia il Tribunale che la corte d’Appello, hanno dato ragione al lavoratore annullando il licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo e ordinando alla Società la sua reintegrazione nel proprio posto di lavoro.

La società ricorreva alla massima corte per ribaltare la decisione dei giudici territoriali ma gli ermellini hanno subito riscontrato la pacifica ricostruzione dei fatti di causa e, di conseguenza, il fatto che il licenziamento del lavoratore non era la conseguenza di una crisi aziendale o di altre ragioni inerenti all’attività produttiva idonee a configurare una giusta causa ovvero un giustificato motivo che ha costretto la Società a procedere col licenziamento dell’uomo ma era soltanto dovuto al fatto che il lavoratore si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro.

La Corte di legittimità ha stabilito che non è possibile motivare un licenziamento accampando la scarsa flessibilità del lavoratore nell’accettare nuovi orari di lavoro e, pertanto, sulla base di tale considerazione, ha concluso dichiarando il suddetto licenziamento illegittimo reintegrando il lavoratore.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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