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Non voleva riconoscere il figlio avuto con la ex ma la Cassazione da ragione alla donna

Cassazione - inaugurazione Anno Giudiziario 2005Non voleva riconoscere il figlio avuto con la ex ma la Cassazione da ragione alla donna
Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile – Sentenza n. 3499/2013

La nascita di un figlio è una notizia che va condivisa e festeggiata con parenti ed amici ma forse, prima di dare il via ai festeggiamenti e stappare lo champagne sarebbe opportuno leggere la recente sentenza n. 3499/2013 emessa dalla Corte di Cassazione.

La vicenda che ha dato origine alla causa giunta fino a Piazza Cavour riguardava un uomo che alla notizia di diventare un futuro papà, come si fa in questi casi, insieme alla fidanzata, ha dato a tutti la lieta notizia inconsapevole del fatto che da li a poco avrebbe rotto la relazione con la donna.

Gli amori vanno e vengono ma i figli restano, e cosa fare quando il padre non vuole più riconoscere il proprio bambino?
Semplice, avviare l’iter per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità. La neo-mamma non si è persa d’animo e ha iniziato a raccontare la propria storia dapprima al giudice del Tribunale per i minorenni di Roma che si è pronunciato con sentenza del 21 aprile 2009, poi ai giudici dell’appello, che anno deciso con la sentenza del 26 ottobre 2011 e, infine, a quelli della Sesta sezione civile della Cassazione che con la sentenza n.3499/2013 hanno definitivamente messo fine alla questione accogliendo le richieste che erano state formulate dalla donna in primo grado.

Gli ermellini quindi hanno dato ragione alla mamma anche perchè hanno preso in considerazione tutte quelle contraddizioni che erano emerse nella fase di merito e, in particolare, quelle che riguardavano la data della rottura tra i due.

Vi erano testimonianze che sostenevano che la relazione tra i due ex si era già conclusa 5 mesi prima del concepimento e chi invece sosteneva il contrario addirittura dichiarando che entrambi avessero dato l’annuncio della futura nascita.

La Cassazione ha tagliato corto affermando che il neo-padre ha finito per “proporre elementi di fatto in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata sorretta da motivazione congrua: elementi insuscettibili di valutazione in questa sede” oltre ad essersi anche rifiutato di sottoporsi all’esame immunoematologico (test del DNA). Con questa sentenza l’uomo non solo ha dovuto riconoscere il bambino ma ha dovuto anche farsi carico delle spese processuali.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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