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Notaio – Novità 2013 – 2014

 

Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

(D.L. 24-1-2012, n.1)

 

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. (G.U. 24-1-2012, n. 19, s.o. n.18) — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del professionista e’ determinato con riferimento a  parametri  stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del Ministro  della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e  delle  Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.

L’utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo  alla  nullita’ della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e’  pattuito  al momento   del  conferimento    dell’incarico    professionale.    Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell’incarico  e  deve  altresi’  indicare  i  dati   della   polizza assicurativa per  i  danni provocati  nell’esercizio  dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta,  deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel  presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle  professioni regolamentate nonpotra’ essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i primi sei mesi, potra’ essere  svolto, in  presenza  di  un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e il ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca,  in  concomitanza col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo livello  o  della  laurea magistrale   o   specialistica.   Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono soppressi;

b) la lettera d) e’ soppressa.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della giustizia  in  data  23  dicembre  2009, pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre  2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e’aumentata di cinquecento posti.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della  legge  di  conversione del  presente  decreto-legge,  i  posti di  cui  al  comma  1   sono distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma  1,  della  legge  6 febbraio 1913, n. 89.

3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto direttoriale del 28 dicembre 2009,nonche’ dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e’  bandito  un  ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il 31 dicembre 2014 e’ bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la nomina fino a 500 posti di  notaio.  All’esito  della copertura  dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d’appello  e  i Consigli  notarili,  viene rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni successivi, e’ comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n. 89, sono sostituiti dai seguenti:

“Per assicurare il funzionamento regolare e continuo  dell’ufficio, il  notaro  deve tenere  nel  Comune  o  nella  frazione  di  Comune assegnatagli studio aperto con il deposito  degli  atti,  registri  e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici  giorni  per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

Il notaro puo’ recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la  sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario  nel  territorio  del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa”.

5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’ sostituito dal seguente:

“Egli  non  puo’  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte d’Appello nel cui distrettoe’ ubicata la sua sede.”.

6. All’articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le parole “stesso distretto” aggiungere: “di Corte d’Appello”.

7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge  16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo  39  del  decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

“a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e’ stato commesso;

b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui ruolo e’ iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto per il quale  si  procede  e’  stato  commesso. Se  l’infrazione  e’ addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci, previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e’ necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell’articolo  156  bis, comma 5.”.

8. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n. 89, come modificato  dall’articolo  41  del  decreto  legislativo  1° agosto 2006, n. 249, le parole “di cui  all’articolo  153,  comma  1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti:  “in  cui il  notaio  ha sede”.

9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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