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Notaio – Normativa – DECRETO 8 agosto 1997, n. 290

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 agosto 1997, n. 290

 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 1997

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1995, N. 328, SULLA PRESELEZIONE INFORMATICA PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER LA NOMINA ANOTAIO, ADOTTATO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1997, N. 74.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l’espletamento della preselezione informatica ai fini dell’ammissione alle prove scritte del concorso notarile;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra;

Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 6331-38/2-6 U.L. dell’8 agosto 1977);

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

L’articolo 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

1.                   ” La commissione ministeriale prevista dall’articolo 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l’aggiornamento e completamento dell’archivio.

2.                   I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell’ambito di un elenco di almeno dodicinominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3.                   La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato è affidata la vice-presidenza.

4.                   La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e,comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che lacompongono e di almeno tre notati. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

5.                   La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto dei quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o più componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all’ultima pubblicazione dei quesiti stessi.

6.                   I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all’approvazione della commissione.

7.                   I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell’archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente.

8.                   La pubblicità dei quesiti contenuti nell’archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sarà edito entro tre mesi da quella che contiene il bando di concorso”.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

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