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Notificazioni : solo il timbro postale fa fede della consegna reale

Notificazioni : solo il timbro postale fa fede della consegna reale

Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile Ordinanza 8 novembre 2012, n. 19387
La Suprema Corte ha stabilito che soltanto il timbro postale assicura la consegna reale e puo’ considerarsi prova della avvenuta notifica e non puo’ invece considerarsi tale la data indicata sulla stampata del servizio online.
Secondo i giudici della Cassazione “non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento”.
Questo é ció che emerge dall’ordinanza n.19387/2012 con cui la Cassazione ha rigettato un ricorso per il fatto che, fino alla data dell’udienza, non era stato depositato dalla parte l’avviso di ricevimento (necessario per instaurare il contraddittorio).
Sul punto la Corte precisa che “In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982”.
Pertanto, la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio é l’avviso di ricevimento e non anche la semplice ricevuta del servizio on line della Posta.
I giudici previsano che l’avviso non allegato al ricorso né depositato in un momento successivo con altro atto può essere prodotto fino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) ma in ogni caso prima dell’inizio della relazione di cui al primo comma della suddetta disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio (art. 380-bis c.p.c.).

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