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Omissione di adeguata custodia se il cane morde un ciclista

Corte di Cassazione III Sezione Penale Sentenza 7 ottobre – 22 dicembre 2014, n. 53138

Omissione di adeguata custodia se il cane morde un ciclista
Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 7 ottobre – 22 dicembre 2014, n. 53138 
Presidente Teresi – Relatore Andronio 
 
lesioni colpose cane guinzaglio
 
In giro col cane va bene ma si rischia una condanna per omissione di adeguata custodia se l’animale aggredisce ciclisti e/o passanti provocandogli delle lesioni personali.
 
Questo il caso esaminato dalla Cassazione dopo che sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Messina avevano condannato l’imputata, anche al risarcimento del danno a favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. e per la violazione amministrativa di cui all’art. 672 cod. pen., per avere cagionato a un uomo, omettendo di custodire adeguatamente il proprio cane, lesioni personali da morso, giudicate guaribili in 3 giorni 
 
Il ricorso presentato dalla ricorrente è stato dichiarato inammissibile.

Leggi il testo della sentenza

Articolo 590 Codice Penale
Lesioni personali colpose
 
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.
Se la lesione è grave [583], la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima [583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (1), la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
 
Articolo 672 Codice Penale
Omessa custodia e mal governo di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone [2052].

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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