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Parametri di valutazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale

Suprema Corte di Cassazione I Sez. Penale Sentenza n. n.1032 del 10/01/2019 Articolo a cura dell'avv. Gaia Li Causi

Parametri di valutazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale
Suprema Corte di Cassazione I Sez. Penale
Sentenza n. n.1032 del 10/01/2019
Articolo a cura dell’avv. Gaia Li Causi
 
Cassazione penale
 
Con la sentenza n. 1032, depositata il 10.01.2019, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Genova che aveva posto a fondamento del rigetto dell’istanza di affidamento in prova l’elemento della brevità della pena residua da espiare.
 
Elemento di fatto che, come ricordato dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento, “non soltanto non è codificato da alcuna disposizione, ma che addirittura contraddice la funzione tipica della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale: quella di adottare una soluzione alternativa al carcere, che attraverso una minore compressione della libertà personale favorisca il reinserimento sociale del condannato”.
 
La misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova è disciplinata dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario e consiste nell’affidamento del condannato al Servizio Sociale per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
 
Tale misura, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 47 O.P., può essere richiesta dai condannati ad una pena , o residuo di pena, non superiore a tre anni
 
In tal caso il provvedimento é adottato sulla base dei risultati della c.d. relazione di sintesi, ossia l’osservazione della personalità del reo, condotta collegialmente per almeno un mese all’interno dell’istituto detentivo.
Nel caso di soggetto non detenuto, invece, occorre che quest’ultimo abbia tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire un giudizio prognostico positivo circa la sua rieducabilità.
Il comma 3 bis dell’art. 47 O.P. – introdotto dall’art. 3, comma 8, lett. c), d.l. n. 146/2013 – contempla invece un nuovo limite di accesso all’affidamento in prova: il c.d affidamento allargato.
 
Questo può essere richiesto dai condannati che devono espiare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni di detenzione, quando abbiano serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta (e non un mese, come nel caso di cui al 1° comma) un comportamento tale da far ritenere che il provvedimento stesso di affidamento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati.
 
Evidente, quindi, come fondamentale ai fini della concessione della misura in esame sia l’osservazione della personalità del reo.
Questi appena enunciati, quindi, sono i requisiti richiesti normativamente per l’applicazione della misura in esame.
Numerose, però, sono anche le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che aiutano circa la definizione dei criteri di valutazione per l’applicazione dell’affidamento in prova.
 
Ex multis si veda la pronuncia n. 41 del 2.01.2018 della Prima Sezione Penale: “La concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non può mai prescindere da una valutazione della condotta del condannato che guardi al compimento di comportamenti positivi messi in atto successivamente alla commissione del reato. Tale valutazione non può fermarsi alla sola gravità del fatto commesso e ai soli elementi negativi intervenuti durante la condotta illecita”.
 
O ancora la recentissima pronuncia, sempre della Prima Sezione Penale della Suprema Corte, n. 40763 del 13.09.2018: “L’affidamento in prova al servizio sociale costituisce una forma di esecuzione della pena esterna al carcere da applicarsi a quei condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del magistrato di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono da individuarsi nel reato commesso, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione”.
 
In conclusione, quindi, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio per cui il solo dato della brevità della residua pena espianda, da solo, non può essere posto a fondamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di affidamento in prova.
 
Leggi il testo della sentenza Cass. 1032_01_2019

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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