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Passa 10 Euro ai Vigili per evitare la multa ma per la Cassazione non c’è reato

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Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale Sentenza n. 7505/2013

Una storia molto curiosa quella dell’uomo che, per evitare una multa, ha allungato agli Agenti della stradale una banconota da dieci euro.
Sembra una scena da film ma invece è tutto vero e ciò che sorprende ancora di più è la decisione presa dai giudici della Cassazione che, alla fine, hanno assolto l’uomo che era stato condannato nel merito per il reato di istigazione alla corruzione, “perchè il fatto non sustiste“.

Per la Corte, la cifra non è tale da corrompere gli agenti. Secondo quanto ha precisato la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7505/2013 la somma che il 39 enne ha dato agli agenti era poco più che un ‘argent de poche‘, spiccioli di “palese irrisorietà” non tali da poter corrompere degli vigili, semmai solo oltraggiarli.

L’uomo, ha tentato di corrompere i due vigili mettendo una banconota da dieci euro dentro la carta di circolazione, dicendo loro ‘lassate stare e pigliatevi nu cafe’.

L’uomo è stato chiaramente denunciato e la vicenda è giunta fino in Tribunale.

L’automobilista è stato assolto in primo grado mentre la Corte d’appello di Napoli a ritenuto che la condotta debba essere punita in base all’art. 322 c.p. perche’ la sua condotta era certamente volta ad evitare la contravvenzione.

L’uomo è stato quindi costretto a chiedere l’intervento dei Giudici di Piazza Cavour rappresentando loro che il gesto “incriminato” fatto da una persona “semplice” tutt’al piu’ poteva essere qualificato come “segno di disprezzo degli agenti“, giammai come istigazione alla corruzione.

La difesa dell’uomo ha raggiunto lo scopo desiderato e, infatti, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata.

Secondo Piazza Cavour “l’esibizione di una somma di 10 euro, corrispondenti ad una utilità pari a 5 euro per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell’istigazione, al fine di poter fare loro omettere e quindi in concreto impedire – la preannunciata contravvenzione, per la sua palese irrisorietà, può semmai configurare il reato di oltraggio, per l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa“.

Dato che i fatti contestati però si sono verificati prima dell’entrata in vigore del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (luglio 2009), l’uomo non avrà nessuna condanna.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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