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Pensione di reversibilità tra vedove, non vale solo il criterio temporale.

La Cassazione, con la Sentenza n. 25174, depositata il 28/11/2011, in materia di riparto di pensione di reversibilità, esaminando la storia di due vedove che avevano trascorso 27 anni di  matrimonio  (la prima moglie) e 2 anni (la seconda) ha stabilito che il criterio temporale non deve essere l’unica “guida” per la ripartizione del trattamento di reversibilità. In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il riparto della stessa deve essere effettuato anche ponderando ulteriori elementi  (da individuare nell’ambito dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1970 ) da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale, funzionali allo scopo di evitare di privare il primo coniuge dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che aveva grazie  all”assegno di divorzio e permettere al secondo di mantenere il tenore di vita che il “de cuius” gli aveva assicurato.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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