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Processo da rifare se la sentenza di separazione è troppo generica

Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1 Ordinanza 2 dicembre 2014 – 16 aprile 2015, n. 7814

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Processo da rifare se la sentenza di separazione è troppo generica
Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1
Ordinanza 2 dicembre 2014 – 16 aprile 2015, n. 7814
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

Con l’ordinanza che si riporta al link in fondo all’articolo, la Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una separazione tra coniugi in cui le corti territoriali si erano pronunciata in maniera generica su quanto oggetto della causa.
Infatti, la Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione del Tribunale, rideterminava il contributo per il mantenimento delle figlie e confermava l’esclusione delle domande di addebito e dell’assegno per la moglie.

Per la Corte di Piazza Cavour “Non hanno pregio le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal resistente: la ricorrente indica adeguatamente i fatti, fornice argomentazione specifiche ai motivi, indicando i punti della sentenza censurati, e il ricorso è pienamente autosufficiente. Il giudice a quo afferma, ai fini dell’addebito, che i comportamenti del marito erano assai risalenti e non vi era prova del nesso di causalità con l’ intollerabilità della convivenza. Ciò in modo del tutto generico ed apodittico.
Con riferimenti particolari, rispettando il principio dell’autosufficienza, la ricorrente evidenza episodi gravi (violenze, relazione extramatrimoniale del marito, assai recenti, che vengono indicati come causa della crisi coniugale). Quanto all’assegno per la moglie e alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie ( nonché alla relativa ripartizione degli oneri tra i genitori), ancora una volta ,la sentenza impugnata appare carente ed inadeguata, trascurando qualsiasi analisi delle condizioni economiche dei coniugi.
Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio ala Corte di Appello di Napoli, , in diversa composizione, che dovrà svolgere opportuna istruttoria al riguardo, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio“.

Leggi il testo dell’ordinanza

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