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Rapporto di lavoro, somministrazione, contratto, conversione

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Rapporto di lavoro, somministrazione, contratto, conversione
Suprema Corte di Cassazione civile
Sentenza n. 161 del 8 gennaio 2014

La Suprema Corte, con la sentenza che si riporta, ha chiarito che “in materia di contratto di lavoro interinale, la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui e’ possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarieta’ della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilita’ dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimita’ del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale puo’ essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore ‘interponente’ (nello stesso senso, cfr. anche Cass. 5 luglio 2011 n. 14714; Cass. 29 maggio 2013 n. 13404, alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti)”.

Testo completo – Sentenza n. 161 del 8 gennaio 2014

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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