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Resistenza a pubblici ufficiali e concorso formale di reati

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali Sentenza n. 40981/2018 Articolo a cura dell'avv. Gaia Li Causi

Reato di resistenza a più pubblici ufficiali e configurabilità del concorso formale di reati

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 40981/2018
Articolo a cura dell’avv. Gaia Li Causi
 
Se in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati”. Questa la questione di diritto che la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha rimesso alle Sezioni Unite.
 
Sezioni Unite
 
Secondo un primo orientamento, infatti, nel caso di violenza o minaccia adoperata nei confronti di più pubblici ufficiali si configurano tanti reati di resistenza quanti sono i soggetti passivi coinvolti, con la conseguente applicazione dell’art 81, 1° comma c.p.
 
Secondo un secondo orientamento, invece, la resistenza troverebbe il suo momento consumativo nella opposizione all’atto del pubblico ufficiale, con la conseguenza che la violenza o la minaccia assumerebbero un carattere meramente strumentale nella realizzazione dell’illecito.
 
In tal caso l’eventuale pluralità dei soggetti passivi non inciderebbe in alcun modo sul piano dell’evento giuridico, che rimarrebbe unico.
 
Prima di rispondere al quesito, però, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40981 ud. 22.02.2018 dep. 24.09.2018, hanno ritenuto necessario analizzare preliminarmente su due temi.
 
In primo luogo l’ambito di applicazione del concorso formale di reati ex art. 81, 1° comma c.p, che ricorre sia nel caso di cui con una sola azione siano violate diverse norme di legge (c.d. concorso formale eterogeneo di reati), sia nel caso in cui con una sola azione sia violata contestualmente più volte la medesima disposizione di legge (c.d. concorso formale omogeneo di reati).
 
Fondamentale diventa quindi delimitare il concetto di “azione unica”, nel quale vanno ricompresi tanto i casi in cui l’azione si risolva in un unico atto, tanto i casi in cui l’azione si realizzi attraverso il compimento di una pluralità di atti però contestuali nello spazio e nel tempo e con un fine unico.
 
In secondo luogo, le Sezioni Unite – rivenuto un contrasto giurisprudenziale sul punto – colgono anche l’occasione per analizzare la struttura del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., concretizzando la condotta tipica del reato nell’uso della violenza o della minaccia esercitata per opporsi ad un pubblico ufficiale nel compimento di un atto dell’ufficio o di un servizio, ed individuando l’interesse protetto dalla norma nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione.
 
Determinante, quindi, è delimitare il significato dell’espressione “regolare funzionamento della pubblica amministrazione” che viene unanimemente inteso come “organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono”. In sintesi: il pubblico ufficiale è esso stesso pubblica amministrazione, “costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo”.
 
Considerato, pertanto, come nel concetto di regolare funzionamento della pubblica amministrazione si conferisca centralità alla persone del singolo soggetto pubblico chiamato a manifestare la volontà della pubblica amministrazione, è allora evidente come l’orientamento giurisprudenziale per cui l’opposizione sarebbe nei confronti dell’atto e non del pubblico ufficiale non può essere condiviso.
 
Tutto ciò considerato, quindi, le Sezioni Unite hanno risposto al quesito loro rimesso dalla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte nei seguenti termini: “In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, 1° comma c.p., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiale o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio”.
 

Articolo 337 Codice Penale

Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].

Leggi il testo della Sentenza 40981/2018

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