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Ricettazione: dolo desumibile dal comportamento dell’imputato.

La II sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12702/12 del 03/04/2012, in materia di ricettazione, ha dapprima ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite per cui “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. – dep. 30/03/2010) e poi ha chiarito che la sussistenza dell’elemento soggettivo, che si inquadra nella conoscenza della provenienza delittuosa della cosa, può desumersi da qualsiasi elemento e, pertanto, anche dal comportamento dell’imputato che non indica la provenienza della cosa oggetto del delitto.
Per la Corte, infatti, tale condotta poco (o per nulla) collaborativa è logicamente riconducibile alla consapevolezza in capo a chi “riceve la cosa” di aver fatto un acquisto “in mala fede”.
Nel caso di specie, la merce rinvenuta nel magazzino degli imputati e messa sotto sequestro, corrispondeva con la merce sottratta a un supermercato.
Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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