Esecutività immediata per la revisione delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio
Esecutività immediata per la revisione delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio
Sezioni Unite Corte di Cassazione – Sentenza n. 10064 del 26 aprile 2013
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di famiglia, hanno affermato un importante principio stabilendo che il decreto pronunciato dal tribunale in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi da corrispondere in caso di scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio, previsto dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970, è immediatamente esecutivo, in conformità alla regola generale desumibile dall’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Di seguito il testo della Sentenza in formato PDF
Sentenza – Sezioni Unite 10064_04_13
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