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Sentenza – Cassazione, azione risarcitoria perdita di chances, mantenimento

MANTENIMENTO FIGLI

Sentenza – Cassazione, azione risarcitoria perdita di chances, mantenimento
Suprema Corte di Cassazione Civile Prima Sezione
Sentenza del 3 settembre 2013, n.20137

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il C. denunzia:

1. ‘Falsa applicazione degli articoli 277, co. 2, e 279, co. 1, c.c. – avuto riguardo altresì agli articoli 147, 148, co. 1, 261 e 155-quinquies, co.1, c.c. — tutti qui presi in considerazione in relazione all’obbligo del genitore (anche naturale) di mantenere, istruire ed educare un figlio maggiorenne, qui censurata per essere stata concessa inammissibilmente all’attore una ‘integrazione’ di quanto in via autonoma già per conto proprio guadagnava con uno stipendio stabile di lavoro subordinato, e ciò non per avviarlo a miglioramenti del proprio status professionale, da realizzare in un periodo di tempo necessario a conseguire una tale superiore qualificazione, bensì esclusivamente a titolo risarcitorio, quale ‘compensazione’ (o ‘sanatoria’) di una supposta ‘perdita di chances’, verificatasi ‘fin dalla nascita’, a seguito del ‘mancato inserimento nella famiglia paterna’, occasioni non utilizzate, ma rimaste indeterminate, ‘presumibilmente offerte dalla collocazione in una famiglia di livello sociale elevato ed economicamente più che agiata’: il tutto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’. Formula ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto “Vero che la concessione di una integrazione del guadagno stipendiale già in atto quale compenso del lavoro di un maggiorenne, mediante la condanna di un genitore al versamento in favore dell’attore di un assegno di mantenimento periodico, per un tempo indefinito e senza alcun vincolo di strumentalità al raggiungimento di uno specifico risultato che il beneficiano possa e debba conseguire per questa via, assegno determinato nel quantum esclusivamente con riguardo a ipotetiche pregresse perdite di chances che il figlio avrebbe subito in passato per colpa del genitore, costituisce un inammissibile provvedimento, non utilizzabile, al fine indicato, essendo dotato di una diversa giustificazione causale, riconducibile non ad un’azione di mantenimento, bensì ad un’azione risarcitoria?’.

2. ‘Falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., relativo alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, in un giudizio avente per oggetto, con riguardo agli articoli 147 e 148, 261, 277 e 279, 155-quinqiues, c.c., la domanda di condanna di un genitore a versare ad una figlia maggiorenne un assegno di mantenimento, nel quale venga in contestazione tra le parti se l’attrice sia già, ovvero no, economicamente indipendente, e quindi se ricada su di essa, avendo proposto la domanda, l’onere di provare di non essere ancora economicamente indipendente, ovvero se gravi sulla controparte, per opporsi alla richiesta di concessione dell’assegno, l’onere di provare che l’autonomia economica era già stata raggiunta dall’interessata: il tutto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’.

Formula il seguente quesito di diritto ‘Vero che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la maggiorenne che, per la prima volta, chieda in giudizio la condanna di uno dei genitori a versarle un assegno di mantenimento, ai sensi degli articoli 277 e 279 c.c., sia tenuta — ove sorga contestazione circa la qualificazione attribuibile all’attrice come ‘economicamente autonoma’ ovvero come ‘economicamente non autonoma’ — il relativo onere probatorio debba farsi ricadere sull’attrice, e non sul convenuto, trattandosi di elemento costitutivo dell’azione, e non di elemento impeditivo o estintivo di un obbligo di cui non si chiede la cessazione, ma, al contrario, la costituzione ex novo?’.

3. ‘Falsa applicazione degli articoli 277, co. 2, e 279, co. 1, 147, 148, co. 1, 261 e 155-quinquies, co. 1. c.c. in relazione all’attribuzione ad un figlio maggiorenne di un ‘assegno di mantenimento’ del tutto svincolato dalle finalità al cui conseguimento la concessione di un simile assegno deve essere, invece, de iure strettamente strumentale e funzionale — di miglioramento del proprio status culturale, scolastico o professionale, da conseguirsi in periodi delimitati e da utilizzare doverosamente a tale scopo, con l’automatica perdita del beneficio in caso di colpevole inerzia:il tutto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”.

Formula il seguente quesito di diritto “Vero che la condanna di un genitore al versamento in favore dell’attore, già maggiorenne, di un assegno di mantenimento periodico, per un tempo indefinito, senza alcun vincolo di strumentalità al raggiungimento di uno specifico risultato di miglioramento personale (culturale, di istruzione o di preparazione professionale) e della sua capacità di guadagno, che il beneficiario possa e debba conseguire attraverso una tale corresponsione, costituisce provvedimento assunto in violazione delle norme che regolano il diritto-dovere dei genitori di contribuire al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, e stabiliscono condizioni, finalità e limiti di tale contributo ?”.

4. ‘Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla situazione economico patrimoniale del convenuto C. , condannato al versamento di un assegno di mantenimento, calcolato del tutto arbitrariamente in via meramente ipotetica, senza alcuna specificazione di criteri o parametri di determinazione del relativo importo e senza alcuna valutazione delle poste da lui effettivamente possedute, mentre si è genericamente fatto capo alla complessiva dotazione patrimoniale della famiglia cui egli appartiene e cui, si è aggiunto con la sentenza di secondo grado, in futuro in buona parte parteciperà: il tutto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.’.

Precisa che controverso appare il fatto di quali fossero in concreto ‘le sostanze’ in possesso del convenuto C. , o comunque a lui riferibili, e le relative valutazioni economiche, neppure genericamente individuate o calcolate, ma del tutto ignorate, assumendo quale parametro di commisurazione dell’importo dell’assegno di mantenimento concesso all’attrice un generico ed indefinito compendio di beni, di impossibile specifica individuazione e/o valutazione, consistente in una indeterminata ‘complessiva dotazione patrimoniale della famiglia’ cui apparteneva il convenuto: donde la palese insufficienza e contraddittorietà della motivazione offerta dalla decisione censurata, e che si sottopone all’attenzione di codesta S.C..

I primi tre motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, sono fondati per le ragioni in prosieguo esplicitate; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del quarto motivo del medesimo ricorso.

È incontroverso che con l’atto introduttivo della controversia e relativamente al profilo patrimoniale, la F. ha domandato la condanna del C. al suo mantenimento e non (o non anche) la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza della condotta omissiva del convenuto, ove fosse stato riconosciuto come suo padre naturale (sul tema risarcitorio cfr, tra le altre, cass. n. 7713 del 2000; n. 9801 del 2005), domanda di risarcimento che è autonoma e diversa da quella di mantenimento, ben differenziandosi da questa per causa petendi e petitum (cfr da ultimo, cass n. 5652 del 2012).

I giudici di merito avrebbero dovuto, quindi, esaminare la formulata pretesa economica alla luce della specifica domanda della F. e, quindi, delle norme e dei principi riferibili non all’obbligo risarcitorio ma a quello di mantenimento dei figli sia pure maggiorenni, che trova diverso e specifico fondamento normativo negli artt. 30 della Costituzione e negli artt. 147 e 148, 155 e 155 sexies del codice civile, ciò considerando anche che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell’art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, doveri peraltro destinati a cessare al momento del conseguimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.

Invece, dal tenore dell’impugnata pronuncia emerge che l’attribuzione alla F. del beneficio periodico è stata fondata su ragioni improprie rispetto alla sua domanda di mantenimento, essenzialmente ricondotte a perdita di chances rispetto ad una migliore e più proficua sua formazione personale e collocazione economico sociale in rapporto anche all’attività dipendente d’indole impiegatizia da lei in concreto esercitata, che, pur remunerativa e dotata di stabilità, è stata ritenuta di livello inferiore a quello culturale e socio economico del C. e della sua famiglia di origine, cui si è affermato che avrebbero dovuto essere rapportate le aspettative della beneficiaria. In tal modo si è non solo illegittimamente valorizzato il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione del mantenimento, ma del pari illegittimamente, stante pure l’assenza di qualsiasi allegazione circa concreti intenti della F. volti a conseguire in tempi ragionevoli traguardi migliorativi in ambito culturale e/o occupazionale, si è sostanzialmente colmata la rilevata discrepanza tramite l’attribuzione periodica di una dazione di denaro non correlabile a determinati o determinabili limiti temporali e, dunque, perpetua.

D’altra parte, come detto, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno ‘status’ di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato e che la F. abbia raggiunto tale traguardo, come anche affermato dal primo giudice, è evidenziato non solo dalle connotazioni della professione cui è stabilmente dedita da tempo ma anche, seppure implicitamente, dalla riconduzione della diversa valutazione a maggiori ed economicamente più valide aspettative solo teoricamente prefigurate dai giudici di merito e del pari apoditticamente ritenute conculcate.

Conclusivamente si devono accogliere i primi tre motivi del ricorso, dichiarare assorbito il quarto, cassare sul punto controverso l’impugnata sentenza e, non essendoci necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingere la domanda di mantenimento svolta dalla F. nei confronti del padre.

Quanto al regime delle spese processuali, relativamente alla pregressa fase di ammissibilità ed ai due gradi di merito va disposta, in ragione della prevalente soccombenza del C. , la sua condanna al pagamento delle relative spese, liquidate in misura corrispondente a quella in precedenza determinata, mentre giusti motivi, tratti dalla natura del rapporto controverso e dalle peculiarità della vicenda, legittimano la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della F. di condanna del C. al suo mantenimento. Condanna il C. al pagamento in favore della F. , delle spese dei pregressi giudizi di merito, liquidate in Euro 11.933,79 ed in Euro 17.213,32, rispettivamente quanto alla fase preliminare ed al primo grado ed in complessivi Euro 34.189,30 per il grado d’appello, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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