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Sentenza – Lo sfratto per morosità e il comportamento sanante del conduttore

Sentenza – Lo sfratto per morosità e il comportamento sanante del conduttore
Suprema Corte di Cassazione Civile Terza Sezione
Sentenza del 29 luglio 2013 n. 18224

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16027/2007 proposto da:
L.A. N. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MOSER FRANCESCO con studio in 38100 TRENTO, VIA
CANESTRINI 2 giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 37/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 18/04/2007, R.G.N. 299/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 13-5-2006 la locatrice L.N. ha intimato
sfratto per morosità nel confronti della conduttrice L.A. deducendo che
quest’ultima era in mora nel pagamento dei canoni, pattuiti nella
misura di Euro 155,00 a semestre, dal mese di gennaio 2002.
All’udienza per la convalida si costituiva L.A. che offriva il pagamento
della somma di Euro 1.400,00 in contanti, riservandosi di
corrispondere le spese nella misura stabilita dal giudice; chiedeva,
altresì, la concessione di un termine di grazia e, nel merito, deduceva
di avere offerto più volte il pagamento di quanto dovuto alla locatrice
che lo aveva rifiutato.
L’intimante si opponeva alla concessione del termine di grazia ed il
Tribunale di Trento, dopo il mutamento del rito, dichiarava la
risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e
condannava L.A. al rilascio dell’immobile e al pagamento degli
interessi legali sui canoni scaduti nonchè al pagamento delle spese
processuali. La Corte di Appello di Trento con sentenza del 18-4-2007
ha confermato la decisione di primo grado.
Propone ricorso L.A. con tre motivi.
Non presenta difese l’intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 5 e 55, nonchè degli artt.
1282, 1455 e 1587 c.c., in relazione agli artt. 99, 112 e 1587 c.c..
Assume la ricorrente di aver sanato la morosità alla prima udienza e
che l’assenza della domanda da parte della locatrice di pagamento
degli interessi legali sull’importo dei canoni non pagati aveva
comportato l’incertezza sulla data di decorrenza degli stessi e pertanto
l’obbligo per il giudice di determinarne la misura.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1175, 1374, 1375, 1455 e 1587 c.c., anche in relazione
alla L. n. 392 del 1978, artt. 5 e 55.
Sostiene la ricorrente che una oggettiva situazione di dubbio sulla
esatta quantificazione degli interessi esclude il grave inadempimento
del conduttore.
3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta
connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.
La Corte di appello ha affermato che, ai sensi della L. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 55, la sanatoria della mora, che impedisce la prosecuzione
del giudizio richiede che il conduttore provveda banco iudicis al
pagamento di tutti i canoni scaduti e degli oneri accessori maturati
sino a tale data, “maggiorato degli interessi legali e delle spese
processuali liquidate in tale sede dal giudice”.
Come si evince dalla formulazione della norma, il giudice in sede di
giudizio di convalida dello sfratto per morosità provvede alla
liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali, come si
evince dall’uso del termine “liquidate” che non può che riferirsi alle
spese e non anche agli interessi legali, il cui calcolo è automatico e
prescinde da qualsiasi discrezionalità.
Ne discende che nella specie, al fine di ottenere la purgazione della
mora, l’intimata avrebbe dovuto offrire alla prima udienza, un importo
pari ai canoni scaduti, agli oneri accessori e agli interessi legali, il cui
calcolo era suo onere, non certo del giudice.
L’appellante ha invece versato nelle mani dell’intimante la somma di
Euro 1.400,00, pari al solo ammontare del capitale (Euro 1395,00),
non sufficiente, quindi, a coprire quanto ancora dovuto a titolo di
interessi legali dalla scadenza delle singole rate di canone al saldo, e
ciò a prescindere dalle spese processuali che il giudice avrebbe dovuto
liquidare.
Nè poteva trovare accoglimento la richiesta di un seppure breve
termine per completare il pagamento, atteso che l’art. 55 anzidetto
prevede la possibilità di concedere un termine di grazia per purgare la
mora solo innanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore,
nella specie neanche prospettate.
4. La decisione della Corte di merito è conforme al diritto.
Infatti la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, consente al conduttore di
eliminare gli effetti dell’inadempimento da morosità e di estinguere il
diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore
pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e
spese. Da tale disposizione risulta dunque che il comportamento
sanante del conduttore è predeterminato dal legislatore e consiste nel
pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza e che
solo le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del
giudice.
5. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la sanatoria
della morosità del conduttore prevista dalla L. 27 luglio 1978, n.
392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli
interessi e delle spese, senza che l’inadempimento residuo sia
suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità.
Sentenza n. 920 del 16/01/2013.
A norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, il comportamento del
conduttore sanante la morosità deve consistere nell’estinzione di tutto
quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla
scadenza del termine di grazia, senza che l’inadempimento residuo sia
suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità Sez. 3,
Sentenza n. 6636 del 24/03/2006.
La sanatoria della morosità del conduttore prevista dalla L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale dei
canoni, degli interessi e delle spese, senza che l’inadempimento
residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità.
Sentenza n. 13407 del 29/10/2001.
La speciale sanatoria della morosità del conduttore prevista dalla L. 27
luglio 1978, n. 392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale
oltre dei canoni scaduti, degli interessi legali e delle spese processuali
liquidate dal giudice, per cui in caso di pagamento incompleto la
morosità persiste e va escluso che l’inadempimento residuo sia
suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. Sez. 3,
Sentenza n. 1320 del 09/02/1998.
6. Nella specie è certo che la conduttrice ha omesso il pagamento dei
canoni a partire dal gennaio 2002 e che alla prima udienza ha pagato
banco iudicis solo l’importo dei canoni scaduti.
La decorrenza degli interessi e altresì prederminata dalla legge in
quanto,accertato l’inadempimento colpevole del conduttore,si applica
dall’art. 1219, comma 2, n. 3 che stabilisce che il debitore è in mora –
ex re – se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del
creditore. Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005.
7. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione per avere la
Corte di merito omesso la motivazione sulla mancata richiesta degli
interessi nell’atto di intimazione,sulla data di decorrenza degli stessi,
sulla circostanza che ai fini della convalida la domanda doveva
cristallizzarsi alla domanda cristallizzata nell’atto di intimazione.
8. Il motivo è inammissibile perchè privo del momento di sintesi
necessario in virtù della normativa applicabile alla data di
pubblicazione della sentenza.
Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimata.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013

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